
Il 6 marzo 2026 il tribunale regionale di Bamberga ha tenuto la prima udienza principale in una causa civile intentata da un ex chierichetto (pseudonimo “Johannes Z.”) contro un ex sacerdote e l’arcidiocesi di Bamberga. Il caso riguarda accuse di gravi abusi sessuali avvenuti nei primi anni ’80 e questioni di responsabilità istituzionale all’interno della Chiesa.
Secondo il comunicato stampa del querelante, il procedimento include “una dimensione personale, istituzionale, medica e canonica globale” e è supportato da un’ampia documentazione presentata alla corte.
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Condotta dell’Arcidiocesi durante l’Udienza (6 marzo 2026)
Uno degli aspetti più notevoli dell’udienza è stato il comportamento dei rappresentanti dell’arcidiocesi.
Il giudice che presiede ha affrontato esplicitamente la responsabilità morale della Chiesa, sottolineando che altre diocesi tedesche si sono assunte la responsabilità anche quando i termini di prescrizione legale hanno impedito una decisione formale.
Nonostante ciò, l’arcidiocesi di Bamberga ha scelto di affidarsi rigorosamente alla prescrizione.
Il querelante descrive l’aula di tribunale come un luogo dove verità e responsabilità avrebbero potuto incontrarsi, ma non è stato così. Riferisce di aver osservato:
• braccia conserte,
• sguardi distolti,
• nessuna reazione visibile,
• nessuna parola di rammarico,
• nessuna espressione di simpatia,
• nessun gesto di riconciliazione.
Definisce il momento come quello in cui “non mancavano solo le parole, ma anche la postura”.
Secondo lui, sia il vicario generale che il capo del dipartimento giuridico hanno chiarito che l’arcidiocesi non si assumerà alcuna responsabilità – né morale, né pastorale, né spirituale.
I media hanno poi descritto la scena come un “no inequivocabile”:
braccia conserte, nessuna scusa, nessuna empatia, nessuna volontà di riconciliarsi.
Quando furono avanzate proposte di comprensione reciproca, l’arcidiocesi rifiutò.
Il Vicario Generale ha sostenuto che dovevano “seguire la via legale” e non potevano “decidere o giudicare da soli”.
Il querelante interpreta ciò come un’elusione piuttosto che come un vero e proprio impegno.
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Questioni chiave sollevate durante l’udienza
- Accuse di abuso e contesto canonico
L’attore denuncia ripetuti abusi sessuali in una stanza della canonica contenente oggetti sacri.
Il comunicato stampa rileva che gli atti sessuali in uno spazio sacro costituiscono un grave reato canonico che richiede un’indagine obbligatoria – qualcosa che secondo il querelante non è mai accaduto.
- Conoscenza istituzionale dal 1982
Il sopravvissuto afferma di aver rivelato l’abuso ai membri di un ordine religioso nel 1982.
Tali rivelazioni avrebbero dovuto innescare documentazione, misure di salvaguardia e segnalazioni alle autorità ecclesiastiche.
L’arcidiocesi non ha commentato se ciò sia accaduto.
- Azioni interne che contraddicono la posizione del tribunale dell’arcidiocesi
La stessa Arcidiocesi in precedenza:
• ha informato l’autorità obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni,
• avviato un’indagine preliminare canonica,
• ha ascoltato il sacerdote accusato,
• ha imposto un divieto ministeriale nel 2023,
• e internamente ha classificato il racconto del sopravvissuto come “completamente credibile”.
Il querelante sostiene che queste azioni contraddicono l’affermazione dell’arcidiocesi di “mancanza di conoscenza”.
- Risultati medici e ufficiali
L’assicurazione legale contro gli infortuni ha riconosciuto l’abuso con piena prova.
Una perizia psichiatrica ha diagnosticato un disturbo complesso legato al trauma e menomazioni permanenti.
- La prescrizione come questione decisiva
Il giudice ha affermato che, sulla base di una valutazione giuridica preliminare, è probabile che il termine di prescrizione sia decisivo.
Ciò è stato fatto “senza assunzione di prove, senza ascoltare testimoni e senza alcuna valutazione sostanziale della credibilità del querelante”.
Il querelante ha ora tre settimane per decidere se portare avanti il caso.
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Perché il querelante definisce la posizione dell’arcidiocesi moralmente insostenibile
Il comunicato stampa delinea diversi argomenti:
• l’amnesia correlata al trauma ha reso impossibile la segnalazione anticipata,
• la conoscenza istituzionale esiste dal 1982,
• le azioni stesse dell’Arcidiocesi hanno riconosciuto credibilità,
• il diritto canonico (can. 198 CIC) prevede che la prescrizione non opera quando una persona non può agire prima per motivi legittimi,
• la posizione contraddice lo studio sugli abusi commissionato dall’Arcidiocesi,
• e contraddice le aspettative di responsabilità della società.
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Il contesto più ampio
Il querelante sottolinea che non cerca un’escalation ma chiarezza, responsabilità e rispetto.
Sostiene che la guarigione richiede verità e responsabilità – e che decenni di silenzio istituzionale hanno aggravato il danno.
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di Archiv_Bamberg_1982