Le differenze con il “modello Albania” Sul piano giuridico, i centri in Albania non possono essere considerati un’anticipazione dei nuovi strumenti europei di esternalizzazione: il “modello Albania” non coincide né con il meccanismo per l’esame delle domande di asilo in un Paese terzo sicuro né con i return hub.
Il Protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023 e ratificato dall’Italia nel febbraio 2024, prevede che l’Albania metta a disposizione alcune aree del proprio territorio, mentre le procedure di esame delle domande di protezione restano affidate alle autorità italiane. Le controversie con le persone trattenute nelle strutture sono sottoposte alla giurisdizione italiana. Spetta quindi all’Italia valutare l’eventuale diritto alla protezione internazionale delle persone trasferite in Albania.
L’accordo Italia-Albania, quindi, non prevede che la persona migrante sia affidata all’Albania perché quest’ultima decida sulla sua domanda di asilo o si occupi del suo rimpatrio. Le aree albanesi di Shëngjin e Gjadër restano infatti sotto il territorio albanese ma sono messe a disposizione dell’Italia per lo svolgimento di procedure affidate alle autorità italiane. Invece, nel nuovo meccanismo europeo del Paese terzo sicuro il richiedente viene trasferito in un Paese terzo affinché siano le autorità di quello Stato a esaminare nel merito la domanda di protezione. Anche i return hub seguono una logica diversa rispetto ai centri in Albania: riguardano persone soggette a una decisione di rimpatrio, che possono essere trasferite verso un Paese terzo sulla base di un accordo con quello Stato. I tre modelli quindi – quello albanese, il meccanismo del Paese terzo sicuro e i return hub – hanno in comune la presenza della persona migrante fuori dal territorio dell’UE, ma differiscono per finalità del trasferimento e per autorità responsabile della procedura.
È vero che, dal 2025, anche Gjadër è utilizzato come CPR. Nel 2025, infatti, il governo ha previsto con un decreto-legge di trasferire nella struttura albanese persone già trattenute nei CPR italiani. In quei mesi il ministro Piantedosi aveva descritto Gjadër come parte del «nostro sistema dei rimpatri». Ma neppure questa trasformazione rende giuridicamente Gjadër un return hub come previsto dalla disciplina europea. Nel modello Albania, il centro resta gestito dalle autorità italiane e il trattenimento continua a svolgersi nell’ambito dell’ordinamento italiano: la persona viene trasferita da un CPR in Italia a un CPR collocato in Albania, ma sottoposto alla responsabilità delle autorità italiane. Nel sistema dei return hub, invece, è l’accordo tra il Paese UE e il Paese terzo a disciplinare le condizioni di permanenza delle persone trasferite e le rispettive responsabilità dei due Stati. Il Protocollo con l’Albania non è stato costruito per regolare questo tipo di trasferimento e di ripartizione delle responsabilità.
In conclusione, il fatto che questi strumenti prevedano strutture o trasferimenti fuori dall’Unione non basta sul piano giuridico a ritenerli coincidenti con il “modello Albania”.
