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    E gli avvocati Mondello Montali sono sostituiti da qualcuno.
    Qualcuno può, può farlo, avvocato Schepis dei no.
    Non rimane vero.
    Provvisoriamente, poi vediamo se arriva qualcuno grazie, Vincenzo Armanna, non presente e non presente, avvocato Fioravanti sostituito dall’avvocato Schepis.
    Michele Bianco, non presente gli avvocati, Ancellotti e calorie, entrambi presenti, Giuseppe Calafiore, assente avvocati Fiaccavento e Gullino, avvocati Isella, l’avvocato Ambrosio o no, avvocato Schepis, ancora per.
    Calafiore
    Alessandro Ferraro, non presente avvocati Billé è Belcastro, avvocato Schepis, per questi conclude o no?
    Quindi a 102.
    Ah è 102 orale, va bene, Massimo Gaboardi, assente avvocato Schepis, presente, Vincenzo Maria Larocca, assente avvocato Volo presente.
    Giuseppe Lipera, assente avvocato Coco,
    Avvocato Schepis, ancora, immagino, non so che l’avvocato Abate potrebbe venire l’avvocato Spigarelli no.
    No.
    Massimo Mantovani, non presente, avvocati Chen, è presente, buongiorno, signor Mantovani, presente avvocati, Centonze, Padova I, è presente l’avvocato Ceccarelli in sostituzione di entrambi.
    Francesco Mazzagatti, assente avvocato Spigarelli, sostituito dall’avvocato Nardo, Vincenzo Antonio Vella, assente avvocato Nardo na paghi, Italia, avvocato Abate.
    Avvocato Calori, lo sostituiva la scorsa udienza.
    Luca Santamaria è presente personalmente l’avvocato Santamato, il suo difensore di fiducia, Claudio De Scalzi, non presente, avvocato Severino, presente Claudio Granata, non presente, avvocato De Matteis, presente sì, buongiorno anche la procuratrice speciale, niente no.
    Massimi su in sulla e Lorenzo Fiorillo non presenti, avvocato dei Castiglione.
    L’avvocato Melegari per Eni, l’avvocato Vanadia per il ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Per Varone, chi è presente nessuno è presente per
    Eni e l’avvocato Accinni che pretende.
    Possiamo procedere, Presidente, solo per non interrompere le discussioni, ma mi rimetto al preside, al tribunale e vorrei depositare, facendo seguito alla discussione del 13 luglio, la memoria relativa alla discussione amo atto che l’avvocato barese deposita memoria.
    A seguito della discussione, è solo una precisazione per le parti, depositiamo una anche in formato digitale, sia per la procura che una coppia per le controparti, gli allegati per esigenze di tempo verranno depositati nei prossimi giorni, sono gli atti, ovviamente a tutti in ottima risistemati, seguendo l’ordine della della memoria quindi seguirà poi ha il supporto informatico per i soli allegati, grazie grazie.
    Allora, invece che l’avvocato Schepis mettiamo l’avvocato Ceccarelli per amara, mentre per gli altri rimane l’avvocato Schepis, perché non c’è, non mi pare che ci sia, mi pare che ci si presenti qualche profilo di incompatibilità.
    Avvocato Schepis, prego.
    A posto, grazie.
    E segnalare solo che per la prossima udienza, che cade nel periodo di astensione, noi abbiamo già ricevuto, mi pare, dall’avvocato Nardo una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze non so le altri difetti.
    E dall’avvocato Spigarelli e quindi l’udienza non si terrà alla fine di questa riorganizzare M. Ristruttureremo le conclusioni sulla base di questo.
    Di questa udienza in meno, provando a a restringere nel senso a concentrare nelle udienze già previste, ma comunque avremmo anche altre udienze a disposizione.
    Prego, avvocato Accinni.
    Un paio di.
    Signor Presidente, signori Giudici, signori pubblici ministeri, cari colleghi, tutti.
    Nelle sue lezioni di filosofia, Simone Weil diceva che l’attenzione è la forma più pura e più vera di generosità, io di questa vostra generosità cercherò di non abusare, anzi di saperla meritare, ho previsto già delle pause, saranno solo due, il tratto più lungo, come sa chi è abituato ad andare in montagna lo faremo all’inizio e quindi salvo che il tribunale, in qualunque momento abbia esigenze anche solo piacere di sospendere.
    Queste prime due ore più o meno credo, le faremo, se possibile, tutte d’un fiato.
    Tutti.
    Forse con un’unica eccezione di una sola parte civile.
    Abbiamo avuto modo di apprezzare significativamente la requisitoria dei signori pubblici ministeri.
    Personalmente l’ho molto apprezzata anche per le parti ai profili che non condivido.
    E non certo perché mi risultino in alcuni contenuti o in alcune conclusioni sgradite, ma esclusivamente per le ragioni che naturalmente avrò cura di indicare al Tribunale.
    La requisitoria si è fatta molto apprezzare, intanto per l’equilibrio delle valutazioni in conformità alle evidenze disponibili.
    E poi anche per la pacatezza dei toni utilizzati, e io ricordo sempre che la verità passa anche attraverso le parole con cui la diciamo.
    Mi adopererò per 100.
    Per rimanere e lasciare il mio aratro nel solco.
    Di quello che è stato il messaggio principale e portante della pubblica accusa, è un messaggio che condivido.
    Incondizionatamente.
    Perché sono certo?
    Che a poter reggere i rapporti tra la prima società del Paese ed ogni ufficio di procura e di tribunale del Paese stesso, ad iniziare da quello di Milano avanti al quale siamo?
    Possa esistere un’unica postume.
    E si è fatta postura, non può che essere quella di una collaborazione istituzionale.
    A questa la Società che rappresento non ha mai inteso rinunciare o sottrarsi.
    Ancorché resti effettivamente vero.
    Che proprio la gravità delle condotte poste in essere da Piero Amara e Vincenzo Armanna abbiano inferto una dura spallata a questa postura, e che questo processo è perciò in primis l’occasione, per quella riassunzione di equilibrio, che la requisitoria di accusa, favorito con il proprio messaggio portante a ripristinare quella stessa azione di turbamento che ha avuto il coraggio di denunciare con lo stesso proprio messaggio.
    La pubblica accusa ha gridato senza urlare.
    Che quanto ha turbato gli equilibri sono state le condotte e le camaleontiche dichiarazioni che hanno caratterizzato quello che la stessa accusa ha ben definito testualmente, alla stregua di uno spregiudicato gioco criminoso, lo voglio ripetere con le rilucenti testuali parole del signor Pubblico ministero che non desidero travisare o anche solo mal riportare.
    Persone ed enti sono state travolte dagli effetti di un gioco criminoso la cui spregiudicatezza è stata inferiore soltanto alla gravità.
    La scellerata condotta che oggi amara ci racconta con una certa naturalezza.
    Nel corso di interrogatori fiume
    Rappresenta, a nostro avviso, uno dei più feroci attentati al regolare svolgimento della vita economica e giudiziaria di questo Paese in epoca recente, ecco le spallate alla postura.
    Un gioco al massacro di persone.
    Che rivestivano e rivestono altri ruoli di responsabilità.
    Il turbamento del regolare funzionamento del consiglio di amministrazione e degli organi vitali del maggior gruppo industriale italiano e lo sfruttamento, la corruzione, il dileggio di tre uffici giudiziari piegati ad interessi individuali.
    Quella del messaggio portante della pubblica accusa è una sintesi perfetta, la parificazione degli uffici giudiziari coinvolti con quelli di Eni, lo spregiudicato turbamento degli organi di giustizia.
    Che non hanno certo beneficiato, ma sono state paramenti parimenti danneggiati così gli uffici delle tre procure la Società che rappresento, e quindi le relazioni tra di loro è quella proposta indicata denunciata dalla pubblica accusa, una parificazione che, rispetto alla realtà di quanto accaduto ivi certo compreso il fatto,
    Che le procure abbiano avuto ragione di essersi sentite sotto assedio, così come sotto assedio si è sentita, ed è stata la società che rappresenta una realtà perfettamente sintetizzata in conformità delle evidenze.
    In un messaggio che oggi consente, favorisce il ripristino di quelle stesse irregolarità di funzionamento che sono state turbate, un ripristino e una regolarità che non sono solo condivisibili, ma che sono condivisibili perché sono irrinunciabili.
    Richiedendo la condanna degli imputati Amara e Armanna rispetto alle contestazioni di calunnia di cui ai capi L e M, per le quali sono costituiti parte civile, il signore Claudio De Scalzi, Claudio Granata e la stessa Eni e sollecitando sia al contempo la soluzione di Massimo Mantovani Antonio Vella e Vincenzo la Rocca.
    Già da parte della pubblica accusa si è stigmatizzata una netta cesura tra la società Eni e gli effettivi autori delle condotte criminose, per le quali è stata richiesta l’affermazione di responsabilità in quella che potrei definire come una almeno implicita, ma non per questo meno sostanzialmente significativa revisione di una contestazione che del tutto erroneamente finiva per identificare l’organizzazione dell’associazione per delinquere.
    Con quella della stessa società che ho il privilegio di rappresentare, è quasi fatto errore la pubblica accusa già saputo porre rimedio.
    Un richieste che sono la riconferma che i nemici non operasse una associazione per delinquere, ma che esattamente all’opposto la società sia stata vittima di condotte criminose poste in essere da soggetti che con essa non si identificavano né nella struttura né negli obiettivi, il che è coerente con la realtà tanto quanto è vero che nei confronti di sui fatti stessi soggetti Eni abbia sempre avuto tolleranza zero.
    Contro di loro ha esercitato e vedremo che lo ha fatto con perfetta tempestività azioni civili secondo una scelta che, nel riaffermare l’assenza di qualsivoglia propria tolleranza.
    Verso l’esterno, ma vedremo anche come al proprio interno dimostra la preoccupazione di volersi rispettare quello che era il processo penale in corso.
    E anche l’indagine preliminare che avrebbe poi portato alla celebrazione dell’odierno processo, donde precisamente la scelta della via dell’azione civile, ha significativa riconferma della propria volontà di rispetto della collaborazione istituzionale.
    Turbata come si è espressa, la pubblica accusa da un gioco criminoso la cui spregiudicatezza è stata inferiore soltanto alla gravità.
    L’esame delle contestazioni potrà ovviamente in specifico meglio e ben chiarire in concreto l’esplicitazione di quanto, in esordio, non potevo che limitarmi a solo premettere.
    E si comprenderà così anche che le differenze di vedute con l’accusa mai confliggono con la condivisione del messaggio, che ristabilisce la postura dei rapporti tra Eni e la Procura di Milano.
    Come il Tribunale sa, l’imputazione principale rispetto alla quale la costituita parte civile, Luca Santamaria ha citato il responsabile civile Eni è quella di cui al capo b, e quindi è da questa che prenderò ovviamente le mosse anche per una ragione in punto di danno che non mancherò di esplicitate.
    E anche qui muovo da un richiamo testuale della requisitoria di accuse.
    Non vi è dubbio che l’attribuzione artificiosa terzi al suo ex difensore di una induzione a rendere quelle dichiarazioni con per compiacere gli inquirenti.
    Rappresenti un’azione criminosa.
    Sicché occorre a questo punto valutare non tanto la sua natura calunniosa e l’integrazione, quanto piuttosto le responsabilità individuali rispetto ai soggetti ai quali è attribuito.
    E allora voglio subito chiarire che non abbiamo ragione di dubitare del carattere di falsità di quanto rappresentato nella mail di Armani.
    E siamo anche convinti che l’accusa che ha rivolto a chi, fino a pochi giorni prima nera al proprio difensore, non possano che ritenersi intollerabilmente denigratorie.
    Ma la domanda è,
    Si è fatta falsità.
    Rappresenta davvero un’azione criminosa?
    Perché la prima ineludibile domanda che precede necessariamente quella posta dall’accusa sui profili individuale di responsabilità resta.
    E davvero riconoscibile come integrata, la tipicità della fattispecie di calunnia e Tribunale ben sa che, prima di andare a verificare le responsabilità individuali, si devono accertare se il fatto posto a oggetto di imputazione integri appunto la tipicità della fattispecie nel caso di specie di calunnie.
    Con un ulteriore necessarie presi citazione.
    Che ancora di premessa.
    Ma che è indispensabile perché la calunnia su B, che ha risalente al mese di marzo 2017, come tutti sappiamo, è certamente ormai prescritta, il che già impedisce al tribunale di valutare la richiesta risarcitoria azionata, ma certo non di dichiarare l’insussistenza del fatto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite, risalente ancora al 2009, ad interpretare a interpretazione della previsione di cui al comma secondo dell’articolo 129 del codice di diritto è ben nota. Io farò una serie di riferimenti a dottrina e giurisprudenza per non appesantire la discussione, le citazioni le ho lasciate in delle note di udienza che produrrò al tribunale all’esito della discussione, quindi le farò, senza citare la fonte che il tribunale potrà rinvenire nelle note di udienza che produrrò
    Ecco, inapplicazione della giurisprudenza in primis delle Sezioni Unite del 2009. Il nostro caso è proprio uno di quelli in cui l’insussistenza del fatto di reato emerge con i caratteri dell’evidenza non contestabile.
    E questo per ben tre principali ordini di argomenti, ciascuno di per sé già sufficiente e risolutivo, ma sono almeno ben tre.
    E devo ancora su aggiungere che sono argomenti che già il giudice dell’udienza preliminare avrebbe potuto e, mi permetto di dire, dovuto riconoscere.
    Questa precisazione la intendo fare non già perché io voglia alimentare uno spirito polemico assolutamente.
    Ma sir significare che, se queste ragioni erano preesistenti al maturare del termine di prescrizione, abbiamo ora una ragione in più per non accontentarci della prescrizione e pronunciare.
    Una non insussistenza, un riconoscimento di Not insussistenza del fatto.
    Qual è il primo ordine di risolutive ragioni?
    Che la mail di Vincenzo Armanna non presenta l’attribuzione di un fatto di reato.
    La lettura di quella mail testualmente riportata nel capo di imputazione, si caratterizza per vero per l’insussistenza dell’attribuzione di un fatto di reato ora, come sappiamo, nell’ipotesi accusatoria, i contenuti di quella mail sarebbero calunniatori perché incolperà ebbero falsamente l’avvocato Santa Maria del delitto di patrocinio infedele ai danni di Vincenzo Armanna,
    Che era da lui ha assistito nel procedimento cosiddetto Eni Nigeria, un magistrato autorevole quale è il dottor Guido Piffer, che ha retto e ha dato lustro per anni all’ufficio delle indagini preliminari di questo tribunale, ma con lui perfettamente.
    In conformità la dottrina in primis espressa dal professor Domenico Pulitanò, ma la stessa giurisprudenza di merito della sezione settima di codesto, onorevole Tribunale, ecco, tutti sono testualmente concordi, per utilizzare le parole del dottor Piffer.
    Nell’affermare che il reato vada interpretato in una accezione di diritto penale sostanziale come illecito penale, completo di tutti gli elementi costitutivi e non in chiave meramente processuale, come semplice fatto che giustifica l’avvio di indagini ai fini della giustizia penale.
    E anticipavo la giurisprudenza di merito di questo onorevole Tribunale, a propria volta testualmente affermato che il delitto di calunnia, sanzioni la condotta di chi incolpa falsamente altri che sa innocente.
    Di un reato.
    Tale, dovendosi ritenere un illecito penale comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi, tanto materiali che su obiettivi ed ancora di nuovo testualmente ai fini della configurabilità del delitto di calunnia, l’incolpazione deve riguardare un fatto che, alla stregua del contenuto narrativo della denuncia,
    Corrisponda in ogni suo estremo a una determinata fattispecie legale di reato, il che all’evidenza significa che l’assenza di un siffatto presupposto rende semplicemente irrilevante, come ci insegna la giurisprudenza di legittimità, la mera spendita del nomen iuris di un qualche reato nella descrizione dei fatti è ben vero quindi che nella propria mail, Vincenzo Armanna si esprimesse testualmente nel senso che è cresciuto gradualmente sempre più in me il dubbio.
    Che l’allora proprio difensore non pensasse alla mia difesa, ma i suoi interessi, un’affermazione certo sgradevolissima. Eppure i contenuti della mail non corrispondono alla fattispecie tipica del delitto di patrocinio infedele, intesa nella completezza di tutti i suoi elementi costitutivi. Il delitto del patrocinio e fedele, come tutti sappiamo, infatti, un delitto di evento e non un delitto di mera condotta. E quindi richiesto che all’infedeltà professionale del difensore si accompagna un nocumento agli interessi della parte assistita, il che significa che occorre un qualcosa di più di una mera violazione degli obblighi deontologici e anche sotto questo profilo sono oltremodo chiare le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Io cercherò di usare il meno possibile parole mie, salirò sulle spalle di chi è più autorevole, in primis le affermazioni della giurisprudenza, in particolare di legittimità
    Il reato di infedele patrocinio ci insegnano i giudici della Suprema Corte.
    Non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali,
    Occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte per il perfezionamento del patrocinio infedele, si richiede una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita e in secondo luogo un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest’ultimo.
    Il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione di doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche.
    L’evento del reato di patrocinio infedele è costituito dal nocumento arrecato dolosamente all’assistito, del quale va data rigorosa prova in giudizio.
    Ora il carattere di evidenza è che nella propria mail, Vincenzo Armanna non lamenti ha fatto di aver subito alcun tipo di nocumento processuale quale conseguenza della condotta falsamente attribuita al proprio difensore, ben al contrario, è proprio lo stesso Armanna a non voler assecondare le prospettazioni del difensore pur nella consapevolezza che facendolo avrebbe nella stessa prospettazione d’accusa potuto conseguire un’archiviazione o un trattamento comunque meno severo da parte dell’organo inquirente anche nel senso di evitare il sequestro dei propri contro i corretti in ogni caso non un documento, il quale infatti non si è mai verificato.
    Ecco perché gli elementi materiali contenuti nella mail già si riconfermano subito come insufficienti ad integrare la fattispecie tipica di patrocinio infedele la mail non veicola la falsa attribuzione di un reato nella completezza di tutti i suoi elementi costitutivi, ma al più solo di una parte della condotta, connotandola nel senso della palese inidoneità a produrre l’evento tipico del reato il che appunto significa che quella rigorosa prova pur irrinunciabile mente richiesta in giudizio è all’evidenza insussistente,
    Questa conclusione è riconfermata anche da due ulteriori, pur assai breve considerazioni, la prima.
    Il capo di imputazione sub b nella propria parte conclusiva, riferisce che la mail di Armanna fu successivamente utilizzata da Massimo Gaboardi per motivare una istanza di pretesa astensione del pubblico ministero titolare del procedimento che era appena stato trasferito dalla Procura di Siracusa a quella di Milano. Questa è la ragione per la quale è quell’istanza di astensione. Venne sottoposta all’allora signor Procuratore della Repubblica di Milano e che cosa fece il dottor Francesco Greco non esitò un momento a respingerla. Lo fece già con provvedimento in data 15 marzo 2017, nel quale testualmente ebbe a scrivere che in tale mail l’Armanna esprime dei giudizi giudizi nei confronti del suo precedente difensore, che infine tale mail non appare fondata su elementi di fatto
    E che, in definitiva, concerne unicamente la normale dialettica tra difensore e cliente.
    È una valutazione censurabile, quella espressa dall’allora signor Procuratore della Repubblica, no, non lo è, effettivamente, furono giustizie, potremmo anche dire lamentele.
    Espressi dall’indagato nei confronti del suo precedente difensore,
    E chi si iscrivevano in quella che correttamente è stata subito qualificata, testualmente, come ho letto, alla stregua di una normale dialettica tra il difensore e il cliente senza alcuna cannonata nozione
    Calunniosa, quindi neppure ipotetica dei contenuti della mente.
    Nello stile di quel procuratore, una valutazione è misurata e corretta. Vi è poi una seconda breve considerazione che riconferma la già anticipata conclusione
    Ed è l’effetto di quanto oppure noto, ossia che la calunnia configuri un reato di pericolo.
    Essendo sufficiente che la falsa incolpazione determini il rischio di avviamento di un procedimento penale a carico del soggetto incolpato, ma neppure si è fatto pericolo, potrebbe mai essere riconosciuto stato integrato e anche qui non lo dico io, non è una valutazione del difensore del responsabile civile
    Se si rilegge la pagina 4 del verbale di SIT, reso dal professor Grosso in data 6 giugno 2017, si rinviene un commento che questa volta è della signora procuratrice, aggiunta al tempo, la quale stava procedendo all’audizione del quale, titolare dell’indagine preliminare del professor Grosso che cosa obietta in quel momento la procuratrice aggiunta,
    Alla persona informata dei fatti, sempre testualmente.
    Ma come avrebbe potuto la procura a fare un’indagine partendo dalla nota di deposito che avete consegnato il 6 marzo, l’obietta garbatamente e la persona informata dei fatti che non era meno garbata risponde e così viene incalzata dalla signora procuratrice che ancora testualmente seguita non si fa neppure riferimento?
    Alle modalità di ricevimento della mail e testualmente non è una denuncia.
    Come avrebbe potuto la Procura iniziare un’attività di indagine con quella nota chiede la dottoressa Laura Pedio e quindi la stessa titolare dell’indagine conclude la Procura, si è attivata solo dopo la querela dell’avvocato Santa Maria è un’obiezione, è quella dell’allora titolare dell’accusa che riconferma il contenuto e la natura.
    Che riconferma come il contenuto e la natura di quella mail fosse sprovvista di un carattere criminoso, poi altrimenti conferitole dalla denuncia dell’avvocato Santa Maria secondo il capo della Procura e la propria Giunta, quella mail non presentava i caratteri, ossia gli elementi costitutivi della calunnia che non sarebbe dovuta arrivare.
    All’attenzione del vostro giudizio e così resta acclarata la manifesta sicurezza dell’insussistenza del delitto, perché non è mai stata integrata alla fattispecie tipica della calunnia in ragione del fatto che nella mail, prima ragione del fatto che nella mail del 9 febbraio 2017 a carico di Luca Santa Maria non vi è l’attribuzione di un qualche reato come tale è davvero completo.
    Di tutti i propri elementi costitutivi, ma poi vi è un secondo ordine di ragioni che anch’esso è già di per sé risolutivi.
    Ed è che la mail di Vincenzo Armanna non sia stata da lui diretta all’autorità giudiziaria, tutti qui sappiamo perfettamente che la disposizione di cui all’articolo 368 indichi le modalità attraverso cui una falsa incolpazione tirato debba pervenire all’autorità giudiziaria e le possibilità sono tipicamente soltanto due,
    La falsa incolpazione viene veicolata direttamente all’autorità giudiziaria oppure ad un’altra gabbia, l’obbligo è col punto di riferire a quella giudiziaria, la locuzione altra autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire, è da intendersi nel senso di qualsiasi soggetto rivestito di una qualifica.
    Pubblicistica, su cui per legge incomba l’obbligo di trasferire la notitia criminis appresa alla Procura della Repubblica, ho detto che nel caso di specie già manca la falsa incolpazione di un reato ai danni dell’avvocato Santamaria, ma per una sola momentanea ipotesi assumiamo che lo rivestisse,
    Che la mail scritta ad Armanna possa essere sussunta nel generico concetto di denuncia perché davvero contenente la falsa incolpazione di un reato, ebbene, perfino in siffatta ipotesi, assunta soltanto per un momento, resterebbe pur sempre che una siffatta falsa notizia criminis sia stata trasmessa a un avvocato, il professor Carlo Federico Grosso che all’ovvietà non era il signor Pubblico ministero ma ecco il punto, nessuno neppure rivestiva qualsivoglia qualifica di carattere pubblicistica.
    Non aveva alcun obbligo di informare l’autorità giudiziaria della non notitia criminis ricevuta.
    E anche per essi fatto semplice e perciò stesso tanto più risolutivo motivo non può all’evidenza riconoscersi come integrato il fatto tipico del delitto di calunnia per la manifesta a ragione che la condotta descritta nel capo d’imputazione non corrisponde una volta di più alla fattispecie tipica di quel delitto e anche qui la riconferma ci viene dalla giurisprudenza in questo caso.
    Sempre dalla giurisprudenza di legittimità.
    Laddove ha ritenuto non essere integrata integrativa del delitto di calunnia, la falsa incolpazione veicolata attraverso una soffiata resa da un informatore o a un ufficiale di PG e da questi poi riferito al magistrato l’articolo 203 del codice di procedura riconosce invero il segreto di polizia rispetto al quale sancisce che il giudice non può obbligare gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a rivelare i nomi dei loro informatori e così valorizzando il contenuto di siffatta disposizione. La Suprema Corte testualmente spiega e arriviamo al punto ciò che normativamente, certo è che la polizia giudiziaria non ha nessun obbligo di riferire al giudice
    Né al pm l’opportunità di riferire o meno discende dal contenuto della confidenza, dalla sua consistenza, dall’attinenza d’indagine in corso, ma la valutazione sulla opportunità di riferire è cosa diversa dall’obbligo di riferire una cosa e io faccio una valutazione e ritengo per N ragioni sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza che sia opportuno che io produca la mail tutt’altra cosa che io sia obbligato a produrre quella media è sicuramente il professor Grosso non lo era obbligato a produrre quella.
    Seguita la giurisprudenza di legittimità.
    Nel caso su cui ha espresso uno dei casi in cui ha espresso questo principio, se l’ufficiale di PG non ha l’obbligo di ferire di riferire la fonte confidenziale, ma esiste un margine di valutazione che gli impone di valutare se riferire se indicare la fonte, la situazione non è quella descritta dall’articolo 368 che richiede un obbligo specifico di riferire,
    Ora questo specifico obbligo è quello che difetta nel nostro caso di specie.
    Per le stesse omologa, ragioni per le quali è stato affermato questo principio, anche è stato escluso che possa integrare il delitto di calunnia, la falsa incolpazione di un reato rivolta a una compagnia assicuratrice di nuovo testualmente non si può configurare il delitto di calunnia in ordine alla falsa incolpazione dei reati di omissione di concorso e lesioni colpose contenute nella richiesta di risarcimento dei danni diretta a un ente assicurativo per mancanza di un elemento costituivo costitutivo fondamentale.
    Ai sensi che atteso che, ai sensi dell’articolo 368, codice penale, la falsa incolpazione dev’essere dre diretta all’autorità giudiziaria o da altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, mentre gli enti assicurativi, in quanto enti di diritto privato, non hanno alcun obbligo ma solo una facoltà,
    Inseriti nostro principio chiarito identicamente.
    La Suprema Corte ha pure escluso che possa essere integrare il delitto di calunnia, la falsa incolpazione di un reato deliberatamente veicolata attraverso organi di stampa, nonostante, infatti, si tratta di una condotta potenzialmente idoneo ad attivare l’iniziativa di un pubblico ministero non rientra una volta di più tra quelle tipiche previste dalla norma incriminatrice.
    Eseguita.
    La Corte limito?
    Situazione, è vero che non si richiede la presentazione di una denuncia formale, essendo sufficiente che siano riferite circostanze idonee a indicare taluno, come autore di un fatto costituente reato.
    è pur sempre necessario, tuttavia, che ciò avvenga con un atto diretto alla ho raccolto dall’autorità giudiziaria o altra che ad essa abbia obbligo di riferire oppure simulando le tracce di un reato, e nuovamente perché ci dobbiamo preoccupare che le nostre affermazioni un domani, possano superare il vaglio di legittimità della Suprema Corte.
    Qualsiasi estensione della fattispecie penale legale, fino a comprendere una pretesa forma di calunnia mediata, deve perciò considerarsi illegittima, perché in insanabile contrasto col principio di legalità sancito dall’articolo 1
    Del codice penale.
    Dal canto proprio, anche la dottrina si è sempre espressa in maniera coerente, poiché la denuncia deve essere diretta ad una delle autorità indicate nella norma, le comunicazione fatta, soggetti diverso a soggetti diversi con le quali si attribuisce un reato a persona che si sa innocente non potranno dunque costituire calunnia ciò anche quando in seguito a dette comunicazioni sia comunque di fatto iniziato un procedimento penale contro la persona incolpata e anche questa eventualità nel caso dell’avvocato Santa Maria.
    Non si è mai neppure prospettata.
    Poi è un fatto risaputo, è divenuto pubblico che la stessa Procura di Brescia ebbe ad essere investita, ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, di quella che diventerà poi la nostra odierna contestazione di calunnia, il tribunale già lo sa, si era dato il caso che la medesima contestazione formulata cioè negli stessi esatti testuali termini in cui ancora oggi formulata al capo B fosse stata trasmessa a Brescia sul presupposto che il pubblico ministero potesse essere parte offesa di quel reato e se oggi siamo qui a discuterne proprio perché a Brescia quell’ipotesi non ebbe alcun seguito in ragione del fatto che quell’ufficio di procura non esitò a chiedere subito l’archiviazione precipitosamente sul presupposto dell’insussistenza.
    Del fatto di reato ipotizzato, posso fare mia valere quale mia personale memoria difensiva, alla stregua di un richiamo di un precedente della giurisprudenza di merito, che condivido totalmente.
    Le stesse ragioni espresse in allora dalla richiesta di archiviazione.
    Che la mail asseritamente calunniosa non fosse stata indirizzata direttamente all’autorità giudiziaria o ad altra, che a questa avesse l’obbligo di riferirne, fu inviata ad Armand, al proprio a Vika avvocato e poi.
    La trasmise un altro avvocato, il quale la fece recapitare a un terzo avvocato quest’ultimo il professor Grosso la depositò in Procura semplicemente perché, ecco, la valutazione riteneva corretto, non perché fosse obbligato riteneva corretto e lineare mettere al corrente l’ufficio giudiziario di un fatto di possibile interesse.
    Una valutazione, appunto discrezionale, e non un obbligo, che non fosse dunque configurabile alcun tipo di concorso tra gli avvocati di Eni e gli altri imputati, nemmeno quale mero strumento passivo inconsapevole del disegno criminoso altrui. L’unico contatto che Grosso ha avuto con gli imputato con gli imputati è stato quello telefonico con Lipera che si limitava a dare rinunciarvi e l’arrivo della mail Diodà neanche questo. Essendo tale ricostruzione incontrovertibile, giacché nessuno ha detto il contrario, non si comprende quale sarebbe stata la condotta dei Cettina ordita nei confronti dei due professionisti. E ancora che, alla luce del citato provvedimento del signor Procuratore, Dottor Francesco Greco, che confermava l’assegnazione del fascicolo al dottor Fabio De Pasquale,
    Il pericolo di sviare la macchina giudiziaria su un procedimento a carico di un innocente non si è mai.
    Visto all’orizzonte, queste motivazioni non sono state disattese rigettate dal giudice per le indagini preliminari, questi non ebbe a smentirlo, tribunale sa che scelse un diverso percorso processuale, che fu quello di limitarsi a riqualificare la supposta calunnia a carico del signor Pubblico ministero in un’ipotesi di diffamazione per prendere Proietto del difetto di querela e dichiarare la propria incompetenza funzionale ecco perché la stessa contestazione nella precisa formula,
    Azione testuale e riproposto oggi identica in questo processo.
    E in quella richiesta di archiviazione verrà un ulteriore profilo che merita ancora di essere testualmente ricordato, perché non può non essere condivisa.
    Ed è il riconoscimento per il quale non vi è prova alcuna di una condotta dolosa degli imputati preordinata al deposito all’autorità giudiziaria tramite terzi di uno scritto calunnioso, se ne trae conferma dalla stessa tecnica argomentativa rispettabilissima utilizzata dall’avvocato Santamaria nelle sue denunce, affidata deduzioni a domande suggestive ma sfornite di supporto probatorio secondo quella tecnica che abbiamo imparato a conoscere perché mai vomita anche in questo processo.
    La seconda ragione, che dunque esclude la possibilità di riconoscere come sussistente la tipicità del delitto di calunnia nei fatti di cui al capo b.
    E che la supposta falsa notizia criminis neppure sia stata veicolata direttamente all’autorità giudiziaria e ad altre autorità che a quella avesse obbligo di riferire perché trasmessa invece ad un soggetto privato, queste due ordini di ragioni.
    Già sarebbero ciascuna in sé risolutiva, ma venire una terza.
    Ed è che i difensori di Eni non sono stati il veicolo attraverso il quale Armanna o chi altri abbia fatto pervenire la mail all’autorità giudiziaria.
    Domandiamoci.
    Ed è una domanda.
    Che già è illuminante.
    Rispetto alle conseguenze che da subito se ne possono trarre.
    Sarebbe possibile immaginare che il professor Carlo Federico Grosso
    L’avvocato Nerio Diodà, ossia i due galantuomini che erano in allora i difensori di Eni.
    Si siano prestati, abbiano svolto il ruolo di mero strumento eterodiretto da Amara e Armanna per fare pervenire la mail di quest’ultimo alla Procura della Repubblica di Milano.
    Sappiamo che la mela in questione non è stata da Armanna diretta all’ufficio di procura per il tramite dei difensori di Eni, ma che vi è pervenuta attraverso segmenti di condotta del tutto autonomi perché riferibili a soggetti diversi e perché è frutto di distinti processi deliberativi.
    In un primo momento io mi scuso con il tribunale se possono risultare leggermente pedante e ho minacciato da subito il tribunale con due ore filate, senza pause, ma queste parti, che pure sono all’evidenza e non posso fare torto all’intelligenza del tribunale, tutte facilmente riconoscibili, e mio proce preciso dovere doverle trattare il sviluppare ex professo nella loro completezza, peraltro sto andando con una velocità maggiore di quella che mi ero prefisso e poi arriveremo a una parte.
    Fortunatamente un po’meno noioso e un po’più divertente non voglio dire esilarante che sarebbe un termine inappropriato in un processo penale, ma queste premesse sono indispensabili renderci conto che siamo al di fuori di ogni tipicità.
    Che un giudizio di legittimità non supererebbe certi Vagni, che questo si sarebbe potuto riconoscere sin da un momento che ha preceduto l’inizio della celebrazione di questo giudizio, che quindi non solo merita, ma nel mio convincimento ha il dovere di riconoscere questa insussistenza donde mi scuso se dico delle cose che sono certo che il tribunale abbia compreso prima di averle sentite direttamente.
    Dicevo, il tribunale sa che in un primo momento vi fu l’inoltro per errore di Armanna all’avvocato Giuseppe Lipera della mail, che già aveva trasmesso al proprio difensore l’avvocato Fabrizio Siggia, poi è intervenuto per amara per fare in modo che l’avvocato Lipera, il professor Grosso si parlassero e che la mail pervenisse così nella disponibilità dei difensori ritieni che infine ebbero a depositarla in Procura senonché è proprio con il coinvolgimento dei difensori di Eni che il destino della mail è definitivamente uscito dalla sfera di dominio di amare Armanda. La decisione di depositare la mela in Procura viene assunta infatti a valle di interlocuzioni e valutazioni, sul cui merito gli imputati non hanno potuto incidere in alcun modo.
    E sul cui esito non avrebbero perciò stesso potuto fare affidamento preventivo alcuno in termini di certezza, ma neppure di significativa probabilità.
    Sia sufficiente non dimenticare che la decisione di depositare la mail all’attenzione dell’Ufficio di Procura di Milano sia stata rivendicata in più passaggi del proprio esame dibattimentale dall’allora direttore degli Affari Legali tieni, ossia dall’avvocato Marco bollini.
    Il quale testualmente ebbe così ad esprimersi dopo consultazione con il professor Grosso e anche con l’avvocato Diodà che pure assisteva Eni, fu presa la decisione di depositare qui in Procura, ma non nel procedimento, diciamo così o p l 2 4 o 5 ma non con deposito diciamo separato il signor Pubblico ministero allora domanda ma la decisione di depositarlo a stretto giro in Procura venne assunta da chi,
    E il teste risponde, in ultima istanza da me a ulteriore domanda del signor Pubblico ministero.
    Ma si è consultato con qualcun altro, il teste ha esplicitamente risponde sicuramente coi consulenti esterni e interni ad Eni non ricordo, però diciamo che la decisione alla fine è stata la mia è stata mia.
    Dichiarazioni che fanno scopa in termini di perfetta coerenza con quelle che il professor Grosso aveva già a propria volta espresso testualmente, affermando.
    Che, dopo aver acquisito il consenso di bollini il giorno 2 marzo, ho incontrato l’avvocato Diodà presso il suo studio e lì abbiamo redatto la lettera di deposito e mi corre l’obbligo di soggiungere che nessuno degli imputati né dei testi ha mai riferito di un intervento di Michele Bianco favorevole al deposito della mente la narrativa del capo di imputazione la vorrebbe sorretta da un qualche non meglio comprovato intervento dell’avvocato Massimo Mantovani rispetto al quale la stessa pubblica accusa fogge giustamente valere la prevalenza del dubbio.
    Per vero dei pretesi accordi e indicazioni di Grosso su Mantovani e poi da parte dello stesso avvocato Mantovani, il dibattimento non ha fornito riscontro alcuno quanto solo è rimasto sono le ormai risalenti SIT rese dal professor Grosso ancora nella fase di indagini preliminari allorquando a precisa domanda dell’inquirente con chi altri all’interno di Eni ha parlato della mail aveva testualmente risposto ne ho parlato soltanto con bollini a richiesta di più specifica precisazione sa se Mantovani ne fosse a conoscenza.
    Lo stesso professore per rispondere no, non lo so, assolutamente io quantomeno non ne ho mai parlato direttamente con Mantovani, ne Maspero mi disse alcunché io di questa vicenda ne ho parlato solo con bollini all’interno Dini e così si riconferma definitivamente come la smentita della narrativa del capo di imputazione sia già risalente alla sua stessa formulazione e di questo si sarebbe potuto e dovuto prendere atto già in sede di udienza preliminare.
    Allorquando poi, ascoltate in dibattimento, si era avvocato, bollini che l’avvocato Mantovani hanno ricordato che fu lo stesso bollini ad informare Mantovani dell’avvenuta ricezione della mail di Armanna da parte del professor Grosso e non viceversa.
    Entrambi hanno confermato pure di essersi parlati a proposito della mail, ma senza il contributo, senza che il contributo di Mantovani sia stata in qualsivoglia modo determinante sulla scelta del collega di fare depositare la mail all’autorità giudiziaria milanese al punto tale che l’avvocato Bellini nemmeno lo ricordava a domanda specifica del signor Pubblico Ministero lei ne parlò anche con Massimo Mantovani.
    L’avvocato Bollini ha risposto lo informai di questa circostanza, però poi sul fatto del deposito successivo, eccetera non me lo ricordo di avergliene parlato a fronte di espressa contestazione nel corso delle indagini l’avvocato Bollini aveva affermato concordai con Mantovani, il da farsi il teste ha spiegato sinceramente questo. Non me lo ricordo, però se anche fosse stato così, effettivamente, come dico, avevamo questo rapporto sui procedimenti più irrilevanti, quindi si può essere che abbia chiesto il suo parere può anche essere che mi sia consultato con lui nel senso di dire procediamo, ti informo che procediamo a depositarlo, ma non mi ricordo della circostanza specifica. Dal canto suo Massimo Mantovani ha testualmente dichiarato che bollini a Londra mi disse che con grosso avevano deciso di depositarlo in Procura e ne parlammo un po’a fronte di identica contestazione. Signor Pubblico ministero
    Bollini, quando l’abbiamo sentito disse concordai con Mantovani il da farsi e lui risponde no, concordò con me la riservatezza, io in realtà non c’entravo con la decisione non ho visto i legali esterni, non ho parlato con il management io in quel momento gli dissi va be’volete depositarlo e ha condiviso con lui che depositarlo in modo non riservato non riservato voleva dire all’interno del fascicolo Eni in Nigeria le cui indagini erano già state chiuse era un problema,
    Conveniva semmai darlo alla Procura, che lo vedessero poi sinceramente non ho letto neanche l’atto di deposito, non so come l’hanno qualificato, risulta così certamente quanto definitivamente smentita quella narrativa secondo la quale il professor Carlo Federico Grosso si sarebbe De Paul determinato a depositare la mail.
    Su indicazione del Mantovani, con il quale mai ebbe a confrontarsi il dibattimento non ha fornito elementi neppure per ipotizzarsi l’esistenza di un concorso nei termini di un accordo tra amara Armand Mantovani, finalizzata a far sì che quest’ultimo potesse intervenire dall’interno a determinare le scelte della società e dei suoi difensori sulla sorte della meglio neppure sono state riscontrate nel periodo di interesse.
    Contatti telefonici tra amara e Mantovani, sicché l’unico elemento di sola suggestione resta quel messaggio di amara inviata Maspero Max sa tutto, nel contesto dell’interlocuzione finalizzata a mettere in contatto il professor Grosso con l’avvocato Lipera, un messaggio che non può certo costituire la prova di niente ed il cui senso è stato riaffermato in dibattimento a significare un mero escamotage utilizzato da amara per sollecitare il pur assai disinvolto Maspero ad evitare che facesse resistenza.
    Come a dire, non te ne preoccupare Max a tutto la pubblica accusa, però ritiene che quel messaggio fosse veritiero.
    Secondo la valutazione d’accusa.
    Amara, che pure solleva muoversi come un camaleonte su un caleidoscopio.
    Non avrebbe dato un’informazione di quel tipo a Maspero se non fosse stata vera.
    Perché altrimenti si sarebbe esposto al rischio che lo stesso Maspero ne chiedesse poi conferma Mantovani un’eventualità che però è stata poi smentita da entrambi Massimo Mantovani testualmente affermato io con amara non ho mai parlato di questa vicenda per poi su aggiungere di non avere mai nemmeno ricevuto richieste di conferma o di chiarimento da parte di Maspero e che peraltro sarebbero state almeno del tutto inusuali in ragione del divario gerarchico che in correva tra i due.
    Identico ricordo dell’avvocato Maspero.
    Non lo frequentavo neanche quando era il mio capo, se non in occasioni particolari, ma io rispettavo moltissimo l’ordine gerarchico e quindi con lui direttamente di questa cosa non mi sono mai azzardato a parlarne.
    Ricordo allora l’ovvio, ossia che la direzione legale vieni non si componeva certo di quella ristretta cerchia di avvocati che hanno ricevuto menzione nel processo, ma di ben 300 risorse ripartite in diversi uffici tra Roma e Milano e Massimo Mantovani fino a pochi mesi prima era il capo di tutta una siffatta direzione.
    E tra lui e Maspero si frapponevano almeno due rapporti gerarchici intermedi Michele Bianco e Vincenzo Alvaro, intendo significare che Maspero era un numero mentre Mantovani era al vertice della struttura.
    E allora non può stupire, a guisa di una forma di anomalia, che non sussiste che tra i due non ci fosse alcun rapporto personale e che Maspero considerasse come neppure inimmaginabile la possibilità di chiedere un’area Fo riconferma in che Nunca Mantovani prima di procedere in conformità alla sollecitazione di amare lo stesso avvocato Mantovani ha poi anzi spiegato di aver saputo dell’esistenza di quel messaggio solo in occasione della sua prima deposizione testimoniale.
    Nel corso delle indagini, allorquando mi ha fatto vedere l’sms, sinceramente la mia reazione è stata qui, qualcuno sta cercando di incastrare.
    Prego.
    Perfino Piero Amara, testualmente affermato che Mantovani non sapeva nulla di questa vicenda Mantovani non sapeva nulla di questa storia nel modo più assoluto su aggiungendo poi, anche in termini più generali, che anche i legali di Eni ne fossero naturalmente all’oscuro, per essere chiari sia l’avvocato Diodà che grosso la professoressa Severino,
    Non sapevano nulla di quello che succedeva dietro le quinte, i legali dell’Eni nel processo per le 2 o quattro o cinque non hanno mai saputo nulla nell’esistenza di tutte queste interlocuzioni, sia il professor Grosso che l’avvocato Diodà, ribadisco, non avevano alcuna contezza di quello che avveniva dietro e così trova definitiva riconferma,
    La conclusione è che il contributo causale evolutivo di Amara e Armanna giunse e lì anche si fermò fino a far pervenire la mail della disponibilità del professor Grosso e quindi della direzione legale di Eni soggetti perfettamente privi di qualifiche pubblicistiche e senza alcun obbligo di informativa nei confronti dell’autorità giudiziaria.
    La scelta di depositare la mail procura è stata quindi poi assunta in un secondo autonomo e indipendente segmento di condotte a valle, di un processo deliberativo a sé e certamente rispondente alle esigenze in tutto perfettamente differenti da quelle per cui la mail era stata redatta è fatta pervenire al professor Grosso.
    Un processo decisionale sul quale Amara e Armanna non hanno avuto, perché non avrebbero potuto esercitarla alcun tipo di influenza e neppure avrebbero potuto prevedere ex ante, con ragionevole sicurezza, se e come si sarebbe sviluppata sono due segmenti di condotte tra loro indipendenti e autonome,
    E per certo fa difetto quelli irrinunciabile elemento costitutivo rappresentato dall’univoca direzionalità da Armanda al procuratore di Milano della falsa incolpazione, il fatto tipico della calunnia, anche per questo terzo ordine di ragioni, si riconferma dunque come perfettamente insussistente.
    Se il tribunale non ne ha abbastanza di me, io andrei avanti anche con le ragioni per le quali ritengo.
    Che anche il delitto di cui al capo Adi associazione per delinquere a volersi rispettare una volta ancora il principio di stretta legalità donna sia tale da poter essere riconosciuto nella sua sussistenza oggettiva come davvero effettivamente sussistente.
    Al di là di ogni ragionevole dubbio
    E anche qui muoverei da alcuni interrogativi.
    Premettendo che formulerò delle domande, a cui la requisitoria, ecco uno dei punti dove non siamo allineati.
    La requisitoria non ha potuto fornire un riscontro sicuro, ma non lo ha potuto fare, non già perché abbia mancato in qualche cosa, ma solo perché, se i fatti riscontri al di là di ogni ragionevole dubbio, non vi sono l’odierna pubblica accusa, come tutti sappiamo,
    Ha ereditato la formulazione del capo di imputazione Suppa, il capo di imputazione su Ba non è il portato della penna dei signori pubblici ministeri odierno.
    Ora, in esordio, già ho anticipato che i rappresentanti odierni della pubblica accusa hanno già rimediato a un grosso errore della formulazione del capo su BA, che era quello che di fatto identificava l’organizzazione dell’associazione per delinquere con quella stessa della.
    Società che rappresento.
    Certo.
    Non è esigibile che la pubblica accusa oggi possa emendare a tutti gli errori di chi l’ha preceduta.
    E il primo tra questi errori ancora da emendarsi necessariamente a questo punto a cura di questo, onorevole Tribunale, è che la semplice lettura dell’imputazione su Ba?
    Consente di comprendere che la sua narrativa si risolva nella mera elencazione delle condotte criminose, che, secondo la medesima, sarebbero state poste in essere dagli associati, si tratta per la più parte delle medesime condotte poste ad oggetto dei capi di imputazione.
    Che seguono quelli di cui alla lettera a e che sub si è fatta lettera, vengono anticipati in maniera sintetica, accusati una sorta di preambolo che sta a significare come la pur pretesa imputazione di associazione per delinquere sia in realtà è in sé priva di contenuti descrittivi, propri davvero idonee a concretare il delitto associativo è una sorta di scatola vuota che viene riempita dell’elencazione.
    Dei reati
    Ora.
    Sappiamo tutti che.
    Anche qui per elaborazione pacificamente ormai consolidatasi grazie a volo, mi ha ricordato da ultimo la sentenza della sesta sezione della Suprema Corte del 30 ottobre 2024 in causa montante.
    Irrinunciabile.
    Richiedere il riscontro di una pluralità di elementi necessari a distinguere due situazioni tra loro molto diverse, l’associazione per delinquere e il semplice concorso nei reati.
    L’associazione per delinquere e delitto che si dovrebbe aggiungere ai reati fine non comporsi DS.
    Dall’altro lato, la più ordinaria ipotesi di concorso di persone.
    È quella che tutti conosciamo, si accordano per commettere più reati.
    Ora l’insegnamento della Giurisprudenza.
    E che è la più semplice ipotesi di concorso di persone si realizzi con la sufficienza dell’accordo tra più soggetti diretta alla commissione, di più reati e con la realizzazione dei quali l’accordo possa riconoscersi come esaurito.
    Viceversa, il reato associativo.
    Destra e perciò solo si contraddistingue per un maggior allarme sociale che è dovuto non solo al fatto che l’accordo sia finalizzato a realizzare una serie potenzialmente indeterminata di delitti, ma soprattutto e ancor più al fatto che nel perseguimento di quello stesso fine criminoso gli associati si dotino di una struttura stabile e autonoma con un’organizzazione pur minima di uomini e mezzi che la rende appunto funzionale al perseguimento dei fini criminosi prefissi.
    E allora così è spiegato il perché del delitto associativo e perché questo posto lì qualcosa di più in termini di organizzazione, struttura rispetto a una più semplice sommatoria di reati poi realizzati, e rimane pure innegabile che dissi fatto di più, il capo di imputazione sub a non faccia menzione nel dibattimento ha potuto sopperire a si tratta lacuna con riscontri Keres si riconfermano invece come perfettamente inesistenti.
    Già ho detto che, correttamente le conclusioni di accusa hanno fugato la possibilità di anche solo sospettare che la struttura e l’organizzazione dell’associazione potessero essere bizzarramente identificabili in quelle di una società quali AN d’altra parte, la giurisprudenza di merito e di codesto, onorevole Tribunale già avuto modo di testualmente chiarire che il solo fatto che i reati siano stati posti in essere da strutture societarie non è sufficiente per ritenere che le stesse siano da considerarsi tout-court delle associazioni criminali.
    Figuriamoci una società che è la prima società del paese era un’iperbole, insensata, oserei dire tragico.
    L’onere di accertare l’esistenza di una siffatta struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi dell’associazione risulta pertanto ancor più rilevante nell’ipotesi che è quella che ci interessa nella presente fattispecie, in cui, per dirla ancora con le testuali parole della giurisprudenza di merito milanese la presunta societas sceleris si inserisca nell’ambito di un’organizzazione societaria che persegue scopi illeciti in tal caso dovendo se ne provare l’autonomia dal punto di vista strutturale,
    Dall’Ente legittimamente operato,
    Questi principi trovano riconferma nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, se da un lato è vero che, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, la legge non richiede la creazione di un’organizzazione apposita, essendo sufficiente anche l’uso di una struttura preesistente alla ideazione criminosa e già adibita finalità lecite, dall’altro lato deve però escludersi la configurabilità del reato allorquando i singoli componenti di un’organizzazione preesistente pongano in essere attività illecite e manchi la prova di un collegamento tra tali fatti illeciti e le linee guida dell’organizzazione stessa. Se quindi la requisitoria già fatto, giustizia di un’erronea prospettiva che confondeva un’importante struttura societaria con obiettivi aziendali e di interesse nazionale, con una pretesa organizzazione criminale di pochi soggetti intenti ai propri arricchimenti personali,
    Come responsabile civile che è chiamato a rispondere.
    Anche del preteso fatto associativo dell’avvocato Michele Bianco
    Mi corre l’obbligo.
    Di stigmatizzare anche un successivo,
    Che è quello dell’identità della presunta associazione nella somma dei reati fine programmati, e questo per la semplice ragione che a Michele Bianco non è contestato alcuno dei reati film.
    E questo non ci pone solo un problema di compartecipazione nell’associazione per delinquere, ma di stessa verifica di sussistenza o meno del delitto di associazione.
    Perché già sul piano logico è difficile pensare a un’effettività di realtà.
    Di un’associazione per delinquere che si è protratta per ben cinque anni, senza che un suo associato non abbia mai preso parte ad alcuno dei reati fine.
    Ad iniziarsi proprio dalla calunnia di cui al capo b, che, secondo la narrazione di accusa, sarebbe le pericentro del pactum sceleris dell’associazione.
    Voglio essere anche qui molto chiaro e diretto se dovrebbero fondere del fatto civilistico dell’avvocato Michele Bianco, lo farei.
    Il tribunale sa bene e lo sa perché esercita quotidianamente il mestiere giù di di giudicare che non si può disporre della vita anche professionale, di un uomo se non si hanno evidenze al di là di ogni ragionevole dubbio e noi questo evidenzia non l’abbiamo rinvenuto.
    Se andiamo a vedere la sentenza di patteggiamento pronunciata dal tribunale di Messina.
    Questa è pronunciata nei confronti di chi, Piero Ara amara, con una contestazione di reati riferita allo stesso amara, Calafiore, Ferraro e all’ombra di Michele Bianco, non ci si preoccupa di una sentenza di patteggiamento e allora che con sé un associato estraneo ai reati, film,
    Un associato onorario,
    Una figura di nuovo conio.
    Questa è la sussistenza dell’associazione per delinquere tra i tre, non convince al di là di ogni ragionevole dubbio.
    Michele Bianco, neppure conosceva, Vincenzo Armanna.
    Ma quando si è trattato da parte della società di prendere nelle iniziative contro, Vincenzo Armanna, il preteso associato non ha esitato a prenderla.
    Ma perfino la pur pretesa con partecipazione di Vincenzo Armanna, con cui, come il Tribunale sa.
    I rapporti non sono certo idilliaci, e non solo perché non è più dipendente di.
    Eni Vincenzo Armanna, al momento di quella che pure dall’imputazione, a indicata come nascita dell’associazione per delinquere, non poteva farne parte.
    Perché egli non è né autore né co-autore degli esposti di Trani di cui ha addirittura un bersaglio.
    Il principio di legittimità e di legalità vale per tutti, a prescindere da quelli che sono i rapporti.
    Peraltro, non è una considerazione che le Niska in qualsivoglia modo la gravità delle condotte di cui si è reso responsabile.
    E perché queste e nelle Callum?
    Dire che gli sono contestate, che hanno la riconferma del loro reale fondamento di illegalità.
    Un fondamento che, come ho anticipato, non pare invece poter superare un vaglio di stretta legalità quanto all’imputazione di associazione per delinquere in sé, nella sua obiettività considerato.
    E con questo non voglio significare che l’ufficio della procura di Milano ha un dato preciso e momento storico, non abbia avuto ragione di avvertire la preoccupazione di subire quel tentativo di assedio che la pubblica accusa ha ben descritto a proprio carico, come anche di altri due uffici della procura e della stessa prima società del Paese anzi mi permetto di soggiunge che ho sempre faticato a comprendere,
    Perché la stessa procura non sia stata più tempestivamente critica con le dichiarazioni di chi lo stesso ufficio oggi indica quale promotore o compartecipe dell’associazione a delinquere.
    Un ritenuto promotore che per quello stesso tentativo di assedio Eni non ha mancato di convenire subito in giudizio Eni non appena appreso che Amara aveva rivendicato a sé la parte Anita delle iniziative che avrebbe poi patteggiato, è stata la più inizia la più tempestiva di tutte, ha subito azionato un’azione civile,
    Una razione di tolleranza zero immediata e nei reagisce subito.
    E lo fa con la promozione di cause civili risarcitorie, proprio perché fosse rispettato e non già mai interferito il processo Pielle due, quattro o cinque che in allora era pendente, così come le stesse indagini preliminari che hanno portato all’odierna.
    In data 18 luglio 2000 e di 19 e ne ha citato, Piero Amara, avanti al Tribunale civile di Terni al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, inespressa conseguenza proprio del deposito degli esposti anonimi a Terni e della denuncia a Siracusa, ed è bene far constatare che a quella data Michele Bianco non era indagato e neppure vi erano motivi di sospettare che potesse essere indagato.
    Ben diversamente, anche in questa circostanza, ha attivamente contribuito alle iniziative assunte a tutela tieni nei confronti di chi avrebbe dovuto essere su associato per delinquere rispetto a condotte alle quali avrebbe in ipotesi partecipato, e questo è un paradosso che suona beffardo.
    In data 13 aprile 2023 e ne aggira ancora avanti al Tribunale di Spoleto, sempre nei confronti di Amara, in data 15 ottobre 2021 ha citato Vincenzo Armanna, avanti al Tribunale di Roma, in una causa poi trasferita avanti a quello di Milano per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle dichiarazioni diffamatorie e calunniose rese proprio nel processo PLI 2 4 5 e poi anche agli organi di stampa in data 12 gennaio 2023 ha avviato anche una causa giuslavoristica avanti al Tribunale di Milano volta all’accertamento da parte dello stesso. Vincenzo Armanna. Della violazione degli obblighi di riservatezza
    Derivanti da un verbale di conciliazione, conseguente condanna dello stesso al pagamento della penale convenuta ed al risarcimento del maggior danno, la vicenda è terminata con soccombenza definitiva del convenuto a pagare ad ogni la somma di 203 mi 230.000 euro una somma significativamente inferiore.
    A quella dei 14 milioni che sono stati richiesti in questo processo.
    In data 12 e 13 aprile 2023.
    Ha convenuto Francesco Mazzagatti e Giuseppe Cambareri, avanti al Tribunale civile di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei danni occorsi nelle vicende HDPE, White, Munno, Ando e Virgin, nafta.
    In data 6 maggio 2023
    Ha citato davanti al Tribunale di Roma, Alessandro detto Reed, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della vicenda HDPE, White Moon e certo non è senza significato che le azioni intraprese nei confronti di Mazzagatti Cambareri dei due RID siano poi state transate con il riconoscimento di somme di denaro dai convenuti versate a favore di enti.
    Per ulteriori iniziative rimando per brevità alle note di udienza, ma la tolleranza zero è stata anche all’interno della propria stessa società, perché non si è mancato di adottare provvedimenti.
    Senza perciò neppure tollerare le manchevolezze di chi e quando se ne ha avuta effettiva evidenza. Per quel che concerne l’avvocato Massimo Mantovani le ha ricordate lui stesso davanti a voi, altri hanno riguardato Vincenzo Maria alla Rocca, con cui il rapporto di lavoro e poi c’è stato per risoluzione consensuale il 30 aprile 2019 lo stesso Michele Bianco ha subito un provvedimento di biasimo in data 28 marzo, 2019 e così Maspero che lo ha subito il 2 aprile 2019, entrambi, sia pur tuttora in servizio, non operano più nei ruoli e nelle funzioni precedentemente ricoperto. Alessandro Des Dorides è stato licenziato il 28 maggio 2019
    Per violazioni inerenti alle operazioni HDPE con paghe. Successivamente gli sono state mosse ulteriori contestazioni disciplinari in relazione alla vicenda White Mundo Ando, cui ha fatto poi seguito un secondo licenziamento datato 20 settembre 2022, impugnato con un ricorso poi perso. Anche la DDA ETS Franco Magnani è stato destinatario di contestazioni e poi il rapporto di lavoro è consensualmente cessato. Il successivo 30 giugno 2022 destino non di simile a quello di Antonio Ruggiero, funzionario di Ets e con il quale il rapporto di lavoro e poi successivamente cessato il 31 agosto 2022, e così per Mauro, Cavagna, il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni il 31 gennaio 2020, dopo il precedente provvedimento di biasimo del 19 luglio 2019
    Anche Francesca dell’addio responsabile back-office di ETS è stata licenziata il 26 luglio 2019 a seguito di sospensione dal lavoro irrogata il 3 luglio 2019, a cagione delle proprie condotte suscettibili di arrecare alleni i danni economici e reputazionali, e così con poche battute ancora di introdurre il tema del danno saremmo già a più di metà del percorso e dopo queste breve battute,
    Vi chiederò alla prima pausa
    L’insussistenza già sul piano oggettivo del delitto di contestazione per delinquere.
    Anche di associazione per delinquere e già risolutiva, anche sul piano del danno, perché porta con sé la conseguenza.
    Di coerenza.
    Io però, come responsabile civile, o comunque il dovere di trattare anche il tema del danno, ma devo dire che ho anche interesse a trattarlo perché corrobora in maniera definitiva le argomentazioni che ho pesantemente esposto.
    A motivare l’insussistenza dei capi.
    B età
    Il tribunale sa bene che ne è stata citata parte civile su richiesta di una sola parte civile, l’avvocato Luca Santamaria, che lo ha fatto rispetto alle contestazioni di cui ai capi a e b e alle posizioni degli imputati Massimo Mantovani Antonio Vella, Vincenzo Della Rocca Michele Bianco e
    Direi, a guisa di una provocazione, come vedremo anche Piero Amara, ora mi occorre.
    Di abusare una volta di più della vostra generosa attenzione per una precisazione di premessa che è rilevante, non rinunciabile. Chi è quella per la quale è il tema della pretesa responsabilità civile andrà valutato comunque al più con esclusivo riferimento alla sola contestazione di associazione per delinquere di cui al capo A, essendo che è quella di cui al capo b, è all’evidenza insussistente, in ogni caso già prescritta, e allora sia nel caso di riconoscimento di evidente insussistenza che in quello di dichiarazione di prescrizione, il tribunale non potrà pronunciarsi sulla responsabilità civile conseguenti nel primo caso sia quello di riconoscimento di insussistenza della contestazione di calunnia ai sensi dell’articolo 129, secondo comma, Codice di diritto e in questo caso finirebbe per essere travolta anche la richiesta risarcitoria che la parte civile ha proposto rispetto al capo A di imputazione. Mi spiego
    Questa precisazione a un definitivo conforto.
    Nella giurisprudenza che anche in questo caso, non ha mancato di chiarire, come la costituzione di parte civile per un delitto associativo, sia, per così dire, solo ancillare ancillare rispetto alla costituzione di parte civile per, nel nostro caso, uno solo dei reati Fini, cioè la calunnia di cui al capo b.
    Questa è un’interpretazione che postula che la sussistenza di un’associazione per delinquere non sia di per sé produttiva di danno, se non nella sola misura e nella sola porzione in cui costituisca la precondizione per la realizzazione di uno o più dei reati, fine che sono quelli,
    Nel nostro caso o insussistente o prescritto.
    E devono essere solo quelli riconoscibili con certezza come dannosi, secondo un effettivo rapporto di consequenzialità prevedibile ordinaria, il che sta a significare che solo il capo B sarebbe produttivo TIA, danno la, nella sola misura e nella sola porzione in cui costituisca la precondizione della calunnia subì lo dico per brevità e chiarezza con le testuali parole una volta di più della giurisprudenza di legittimità.
    Del danno provocato dai reati Fini, singolarmente o complessivamente considerati, debbano rispondere anche coloro che hanno posto in essere le pre condizioni dell’illecito mediante la partecipazione all’associazione criminale, e questa è un’affermazione che significa la riconferma del carattere di intima connessione tra la costituzione di parte civile per il reato,
    Fine produttivo di danno quello di Carla, capo b, e quella per il reato associativo, nel cui programma criminoso, allo stesso reato fine si scriva e, nel nostro caso, si è fatta connessione, è esplicitata nella stessa narrativa di cui al capo A laddove testualmente recita che gli associati in esecuzione dell’accordo criminoso accusavano falsamente l’avvocato Luca Santamaria di infedele patrocinio nei confronti di Vincenzo Armanna, questo è l’unico passaggio in cui l’imputazione narrativa di imputazione Suppa richiama è cita quella sub,
    E allora non è indubitabile che, se la contestazione di calunnia fosse riconosciuta come io credo, sono convinto certo debba essere insussistente, ai sensi del secondo comma dell’articolo 129, la costituzione di parte civile subirebbero fatta l’esito di cadere in ragione della sua cessazione di poter essere riconoscibile quale precondizione per la commissione di una calunnia produttiva di danno.
    E a evitare equivoci bene constatare che nel capo A non vi è, come ha appena detto nessun altro cenno accenno all’avvocato Santa, Maria intendo dire oltre è diverso da quello che ho appena letto, è riferito alla calunnia del marzo 2017, ove il Tribunale ritenesse invece,
    Di doversi limitare a una pronuncia di intervenuta prescrizione, la richiesta risarcitoria della parte civile resterebbe comunque riferita alla sola condotta associativa e diversi fatta eventualità l’entità del risarcimento non potrebbe in ogni caso che essere circoscritta all’esclusiva porzione di condotta associativa che, secondo un rapporto di consequenzialità prevedibile ed ordinario abbia con certezza costituito la pre condizione per la calunnia ormai prescritta,
    Non lo dico io ce lo spiega bene una pronuncia di questo stesso onorevole Tribunale che testualmente affermato che evolve un reato si inquadra nel piano criminoso di un’associazione per delinquere. La vittima del reato fine è legittimata a costituirsi parte civile sia per il reato fine che per quello associativo, ma poiché il danno deve derivare in via immediata e diretta dall’esistenza stessa del sodalizio, la interpretazione deve essere intesa nel senso che la qualifica di danneggiato è ammissibile in capo alla parte civile solo ove il programma criminoso del sodalizio, anche attraverso la condotta di soggetti centrali, abbia provveduto specificamente di appuntarsi sulla par
    Civile stessa e sulle sue attività, la conclusione di questa premessa è che la parte civile possa legittimamente lamentare da anni dal delitto associativo.
    Nella misura e solo nella misura in cui associati in esecuzione del programma criminoso abbiano davvero commesso il reato fine che l’abbia danneggiata, la calunnia sub b, che difetta della sua stessa tipicità, la richiesta risarcitoria presuppone infatti irrinunciabile mente un rapporto di con Sex prudenzialità prevedibile ed ordinaria tra la condotta associative del danno provocato dal reato fine
    Con la conseguenza che la parte civile non possa pretendere ristoro alcuno rispetto a quelle je estrinsecazioni del programma criminoso che non l’abbiano direttamente a tinta, vuoi perché successive alla commissione del reato fine dannoso, vuoi perché rivolte a obiettivo diverse.
    I 14 milioni richiesti dovrebbero trovare la propria effettività di misura nella sola porzione in cui l’associazione avrebbe costituito la precondizione per la Commissione della calunnia sub b, che a Michele Bianco neppure è contestata, e per questa ragione si chiede che sia chiamata a rispondere anche del fatto di Piero,
    Qui gli chiederei la prima.
    E dall’avvocato Volo, quanto prevedi prevedevano i loro interventi, Presidente, io con precisione i minuti, ma non più di mezz’ora, non so se arrivo al 40 minuti, non vorrei affliggere il tribunale più del necessario, no, no, va bene nel senso che noi abbiamo il le 16:30 16 e 40 come termine oggi però la pista le valutazioni in banale, problema che è quello di prendere un aereo alle 17, però, come dire, facciamo allora e con un’ora un’ora e 40, stiamo ampiamente nei termini perché l’avvocato Skype Schepis mi ha segnalato che per problemi
    Familiari, farà un intervento rapidissimo
    Ci vediamo tra cinque minuti, grazie.
    Prego.
    Grazie, signor presidente.
    Accennavo prima della pausa che il paradosso forse più grande che vive il responsabile civile è quello di essere qui chiamato a rispondere anche del fatto di Piero Amara, è una pretesa che concorre a qualificare reale fine della parte civile, ma che si infrange inesorabilmente.
    Non solo contro la realtà di fatto, ma vedremo anche contro quella giuridica.
    E anche qui principio con alcune domande.
    La prima.
    Potrà beni essere garante e responsabile insolito di un soggetto.
    Al quale non è mai stata legata da alcun rapporto davvero sussumibile entro la previsione di cui all’articolo 2049 del codice civile, la seconda domanda.
    Lo potrebbe essere di un soggetto delle cure le cui azioni è stata essa stessa come i propri vertici aziendali danneggiata.
    È una questione che avevamo adombrato all’inizio, ma eravamo ancora in sede di legittimazione oggi siamo al merito.
    E allora oggi possiamo sapere con sicurezza che treni e Piero Amara non è mai esistito un rapporto di preposizione è tale da soddisfare al rapporto di cui all’articolo 2049.
    E le che le condotte che gli sono state contestate.
    Non sono state realizzate nell’espletamento di quel rapporto.
    Mi basta osservare che nessuno ha potuto indicare.
    Quale incarico gli sarebbe stato conferito?
    Da chi?
    Quando?
    E con quali formalità?
    E la ragione di questa mancata indicazione è assai banale, non si può dare riscontro di quello che.
    Nel mondo reale non esiste.
    A volte la realtà e, come sembra diceva Charles Bukowski, e la realtà è che non si è fatto incarico, non è mai stato esistito.
    Quando invece il dibattimento ha potuto non solo indicare ma comprovare e che Piero Amara abbia sempre pervicacemente perseguito esclusivamente i propri egoistici interessi personali finalizzati ad acquisire la maggior visibilità possibile, i migliori, ossia più sostanziosi arricchimenti con Armanna hai detto Reed e perfino almeno da un dato momento in avanti, lo sviluppo di un business di tipo imprenditoriale con Francesco Mazzagatti, da Enit enunciato per la vicenda HDP e Waiting ha brigato, per dirla in termini poco giuridici ma più diretti
    Per riuscire a conseguire ogni suono, proprio personale e miglior vantaggio, senza temere di abusare dei rapporti pur leciti per l’accreditamento che l’accreditamento che si era saputo procurare in ragione, soprattutto della difesa di taluni esponete aziendale in procedimenti con contestazioni di natura penale ambientale in Sicilia e per i quali aveva ricevuto un accreditamento alquanto autorevole come lui stesso ci ha spiegato quello del professor Federico Stella,
    A cagione delle sue Candotti.
    Che sono condotte, cui Eni ha subito reagito con la proposizione di iniziative in sede civile.
    Come ho detto prima, non appena avvenuta nella conoscenza.
    Sono condotte che hanno causato quel turbamento già stigmatizzato dalla pubblica accusa quale effetto del descritto gioco criminoso Ras cui spregiudicatezza è stata inferiore soltanto alla gravità.
    Una serie di condotte catene hanno causato il seguiti, hanno tuttora a causare, come ciascuna di queste udienze sta a riconfermare gravissimi danni e giammai una manifestamente insussistente contiguità tra di lui e chi solo ha danneggiato.
    Non lo dico io, lo dicono due pronunce del tribunale di Terni, la prima e della Corte d’Appello di Perugia, la seconda.
    Non voglio far torto a compressione del Tribunale e quindi vado per cenni oltremodo sintetici, capisco di essere un po’oggi un ostacolo al programma che dobbiamo chiudere, però tribunale sa bene che io ho dei doveri, che devo onorare fino in fondo.
    Piero Amara, era un libero professionista specializzato in diritto penale ambientale, con un campo di azione professionale.
    Certamente perimetrato il campo quasi esclusivamente siciliano come ricordato, le porte di ieri gli erano state spalancate dall’autorevolezza del professor Federico Stella, lo ripeto, solo a significare.
    Che non vi erano perciò ragioni di dubitare delle sue capacità professionali, ed è ovvio che un libero professionista difensore perlopiù di persone fisiche che operavano presso società controllate da ENI quasi mai direttamente da Eni stessa che rimaneva affidata alle capaci mani del professor Stella ricopre ed eserciti un ruolo indipendente e terzo e come tale ovviamente estraneo all’organizzazione di Eni e quindi a qualsivoglia rapporto di preposizioni riferibile alla disposizione di cui all’articolo 2049. Le richieste di procedimento di Wella, Mantovani e la Rocca sottendono un ulteriore riconoscimento che, nel porre in essere le sole condotte che qui ci interessano e che sono quelle contestate in preteso danno, De Luca Santamaria non siano state realizzate, irreale, intesa o su effettiva indicazione degli unici esponenti di Eni che avrebbero semmai potuto essere i soli portatori della volontà aziendale in ragione delle loro qualifiche
    Qualifiche, che ne allora non ricopriva la certo Michele Bianco, che all’evidenza di assoluta certezza almeno sino all’autunno 2016, non rivestiva una posizione di più significativa rilevanza all’interno della direzione, è talmente vero che gli si contesta la Operazione Odessa, perché avrebbe invece vuol,
    A scendere a piani superiori.
    Peraltro, il capo e promotore della pretesa associazione per delinquere per la stessa ipotesi di accusa sarebbe stato Piero Amara e non Michele Bianco nella stessa prospettiva di accusa, dunque il semplice partecipo bianco avrebbe dovuto sottostare alle direttive, al coordinamento del promotore amara, non certo viceversa, un promotore che sottostà a un partecipe non sarebbe tale.
    Perfino perciò ad accredita a credersi all’ipotesi del.
    Di amara con Bianco non si potrebbe mai riconoscere, Piero Amara, come un soggetto che abbia agito quale organico di la lettura dell’atto di citazione tiene davanti al tribunale civile di Terni, che rischia ora, al 18 luglio 2019, ossia il momento in cui questo processo era ancora in una fase di indagine preliminare.
    Ed era un momento in cui l’unico soggetto che ne aveva conoscenza formale era l’avvocato Massimo, abbiamo Mantovani le iscrizioni degli altri indagati saranno solo successiva, si è fatto un momento già evidenzia che i fatti storici oggetto della citazione fossero sostanzialmente i medesimi oggi posti ha preteso fondamento dell’odierna contestazione sub è un dato documentale.
    Riferito in specifico alla redazione degli esposti anonimi fatti pervenire all’ufficio.
    Della procura di Trani e alla denuncia presentata alla Procura di Siracusa leggo testualmente così fughiamo ogni dubbio parole non mie, ma dei giudici in definitiva.
    Come ripetutamente riconosciuto dall’odierno convenuto ed ampiamente riportato sulla stampa nel corso dell’anno 2015, l’avvocato Amara elaborato prima una serie di esposti anonimi alla Procura della Repubblica di Trani e poi una denuncia la République alla Procura della Repubblica di Siracusa, al cui interno poteva contare sulla complicità del PM dottor Longo nei quali veniva denunciato un preteso complotto asseritamente finalizzata a destabilizzare i vertici diedi eccoci qua.
    I menzionati esposti denunce.
    In relazione ai quali Eni non ha conferito alcun incarico all’odierno convenuto, non lo dico.
    Lo dicono, i giudici hanno riportato circostanze oggettivamente false e sono stati fatti, secondo quanto lo stesso avvocato Amara risulta aver dichiarato nell’ambito dei procedimenti penali a suo carico allo scoppio di accreditarsi con i vertici dell’ufficio legale di Eni, si riconferma così anche Kenny è stata la prima e la più tempestiva ad agire contro, Piero,
    Esercitando l’azione risarcitoria nei suoi confronti molto prima che i fatti per i quali già allora lo si stava convenendo in giudizio venissero sussunto in quello che è l’odierno capo di imputazione, che poi è anche l’unica ragione per la quale Eni non è costituita parte civile in questo processo rispetto a questa ipotesi contestazione perché già e lo aveva fatto ben sette anni fa aveva esercitato l’azione civile.
    Tolleranza zero verso le condotte illecite, ma senza interferire con le indagini, senza interferire con il processo penale in corso.
    Altro che tardività per prendere le distanze da un collaboratore è divenuto scomodo secondo narrative, di fantasia di comodo, che ambiscono a ribaltare la realtà, per trasformare la precocità in una tardività, la realtà ribaltata a testa in giù, i dispositivi delle sentenze rese dal tribunale di Terni e poi dalla Corte d’Assise di Perugia hanno riconosciuto le pretese della parte attrice e condannato il convenuto a risarcire il danno non patrimoniale patito dai.
    Vero che il medesimo al ricorso in Cassazione, ma questo non toglie che allo stato esistono due provvedimenti giudiziari esecutivi che riconoscono, come Piero Amara, attraverso la realizzazione, precisamente delle medesime condotte contestate, gli al capo A dell’imputazione abbia cagionato non certo un beneficio, ma un danno a temi,
    Quello stesso danno che è stato liquidato e che egli è chiamato a risarcire.
    E allora, se il diritto non può che essere un tutto omogeneo, come ci è stato insegnato, non si può certo obliterare un riconoscimento già reso il riconfermato in quella sede civile, che è quella a titolo a valutare e decidere in ordine ai risarcimenti d’età.
    Ed è un riconoscimento già maturato, che è del tutto incompatibile con le pretese civilistiche e portata in questo processo, invocando si un pure inesistente rapporto di preposizione davvero sussumibile nel disposto dell’articolo 2049. Il solo danno è quello che ci è stato riconosciuto dai giudici di merito di primo e secondo grado ed è un danno Kenya patito e che si è protratto,
    E rinnovato in ciascuna delle udienze che abbiamo celebrato, né queste pronunce dei giudici umbri potrebbero essere valutate come incoerenti con le risultanze dell’istruttoria dibattimentale di questo processo.
    Si capisce, sono coerenti con la realtà, il dibattimento ha consentito di accertare come, sin dall’avvio della vicenda oggetto d’imputazione, il comportamento di Piero Amara mai sarebbe fondatamente riconoscibile come compatibile con quello di colui che avesse davvero agito su mandato o anche solo nella prospettiva di corrispondere a un qualsivoglia reale interesse e qui arriviamo alla parte che sarebbe,
    Esagerato definire esilarante, ma, diciamo, un po’più colorita, movimentata di un processo che a tratti è stato difficile.
    Ed è la riunione tenutasi il 28 luglio 2014 presso gli uffici romani della società STI S.p.A.
    Anche con riferimento a questa riunione, la requisitoria della pubblica accusa accolto tre momenti essenziali, il primo.
    Sempre testualmente.
    Come sappiamo, anche da un video da lui stesso registrato a me era era quantomeno venuto a conoscenza del ruolo di accusatore di Armanna prima ancora che ciò diventasse di dominio pubblico, possiamo dire.
    Prima ancora che ciò diventasse una circostanza storica, cioè che Armanna diventasse effettivamente accusatore dei vertici di Eni, e questo elemento quantomeno smentisce una prima prospettazione di Amara, cioè che lui avesse ricevuto mandato sin dall’inizio da ambienti Eni di registrare Armand perché dal 28 luglio 2014 è epoca di quel video non aveva ancora motivo Armanna di essere controllando e questa è una prima considerazione già in seri. Solo la seconda di cerca un’altra cosa che il video del 2014 ci dice è che amara fin da subito intravede in Armanna una possibilità di arricchimento personale, perché in quelle riunioni si parla di acquisizioni di asset. Si parla di un contesto che forse ancora non fa parte dell’agenda di
    Mara, ma che diventerà nei mesi e negli anni, a seguire un tratto caratterizzante del suo agire, un punto quindi, che deve essere estremamente ben chiaro per comprendere questi fatti è proprio quello degli interessi imprenditoriali, imprenditoriali, non professionale di Amara, altra considerazione risolutiva che non sfugge alla pubblica accusa e poi,
    L’ultima alla terza, il famoso video Bigot.
    È un momento significativo perché è quello nel quale la registrazione di Amara e Armanna ci consegna alla volontà di queste due persone di utilizzare la leva giudiziaria, strumentalizzare la leva giudiziaria contro i vertici della società Eni è un passaggio importante, dice la pubblica accusa e due giorni dopo il 30 luglio 2014 infatti Armanna si presenta spontaneamente in Procura e inizia a narrare della tangente relativa al giacimento Pielle 2 4 5 e alla compartecipazione in merito dei vertici di AN,
    Terza definitiva, considerazione, pacatamente espressa in coerenza con le evidenze disponibili.
    È nuovamente rilucente, la sintesi di accuse amara non ha partecipato a quella riunione in ragione di un mandato che non ha mai ricevuto per procurarsi favorire i propri negozi, solo lui stesso si poteva dare un mandato di questa tipologia, cercando sempre e comunque di posizionarsi in un interesse egoisticamente ed esclusivamente proprio e appunto solo di se stesso Amara non agisce nella veste di integerrimo soldato di Eni come avrebbe ambito ad illuderci ma molto più prosaicamente per le proprie egoistiche prospettive di personale arricchimento.
    Ve lo ha spiegato oltremodo bene il colonnello fare seduto a questo banchetto testualmente questo gruppo di quattro persone stanno discutendo di come buon di porsi come intermediari nella cessione di asset, Kenya e Nigeria, un facoltoso imprenditore nigeriano che si chiama Colla Karim.
    Secondo la nostra ricostruzione, si trattava di alcuni impianti on shore, quindi sulla terraferma e impianti petroliferi indici ora che il gruppo Eni, ovviamente attraverso la sua società di scopo nigeriana, avrebbe voluto dismettere la controparte, era un facoltoso imprenditore del nigeriano che loro indicano come Cola Karim che K K che alla cronaca agli atti del processo,
    Non si è mancato di acquisire la documentazione aziendale che documenta l’effettivo interesse di Eni a dismettere talune attività onshore Exploration and Production detenuto in Nigeria, risalente almeno l’anno 2012 e dallo stesso periodo e risalente anche la manifestazione di interesse della società Shoreline di cui Cola corre in maniera siero a subentrare a Danny nella titolarità di quegli asset il che ci riconferma che ora una riunione in cui si discuteva di un dato che effettivamente era un dato reale.
    La circostanza che si è fatta la documentazione sia stata prodotta dalla difesa di Vincenzo Armanna ci lascia poi almeno ragionevolmente supporre che licenziato l’anno successivo il 2013 fosse al corrente dei termini del possibile affare, di sicuro era l’unico in quella stanza che aveva i titoli e le competenze per occuparsi.
    Non potevano vantare quelle stesse qualità e competenze Paolo quinto e Andrea Perrucci, ma neppure il penalista, Piero Amara era solo Vincenzo Armanna poter conoscere il merito del possibile affare.
    Ma era stato licenziato da Eni l’anno prima e sui quotidiani era apparsa la notizia che fosse indagato nella vicenda UPL due, quattro o cinque è stato Paolo quinto a ricordarvi, come Vincenzo Armanna avesse manifestato il proprio scrupolo a compiere a comparire in un’eventuale interlocuzione tra le parti.
    Io non posso farlo direttamente.
    Perché sono nel contrasto con l’Eni per tanti motivi io devo stare un po’nascosto perché ho dei motivi di cattive relazioni con l’Eni, il che significa che questa operazione.
    Era inconsapevole, cioè avevano consapevolezza di que sto contrasto con gli interessi di Enna, il suo primo possibile protagonista si dichiara in contrasto con la stessa società, ciononostante.
    Pur a dispetto del suo licenziamento noto a tutti e nonostante l’indagine pendente, circostanza che avrebbero fatto sparire chiunque altro non avesse avuto scrupoli senza limiti, ma nessuno si tira indietro, nessuno fugge. Se poi riguardiamo il vite o non riscontriamo neanche l’espressione di quella pretesa arrabbiatura dello stesso Armanna non ce n’è traccia quanto solo risulta l’intenzione condivisa di fare affari, di arricchirsi, di arraffare, di utilizzare anche la macchina della giustizia. Però si è fatto film trattative per la cessione di cespiti petroliferi tra interlocutori internazionali del livello tiene Shoreline. Non possono certo essere gestito a livello dilettantistico, ma l’idea di una commissione in denaro dalle proporzioni gigantesche resta attrattiva per i partecipanti
    Che hanno rivendicato di non essere né sprovveduti né sfaccendati. Eppure lo stesso Amara ha riconosciuto di aver millantato con i propri interlocutori conoscenze che all’interno del mondo Eni in allora non poteva vantare, ma anch’egli conserva una preoccupazione come prevalente quella di non pregiudicare il rapporto di cointeressenza di interessi economici con Armanna, per non pregiudicare la possibilità di fare quattrini e Germana anticipa che utilizzerà strumentalmente anche le proprie dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Non vi è motivo di tentare di dissuaderlo. È un tentativo di cui non si fa carico nessuno. Tutti restano presenti e silenti, nessuno di loro è certamente non Piero Amara ebbe a partecipare all’incontro in espletamento di un mandato esplorativo mai ricevuto da Eni, ma neppure nel semplice convincimento di effettivamente corrispondere a un interesse della società
    Tra i nominativi dimensionati nella documentazione acquisita non compaiono quelli dei protagonisti del video, ma solo di quegli esponenti tieni che davvero si sarebbero dovuti occupare della dismissione degli asset nigeriani e che perciò andavano sostituti sostituiti, come Armanna dichiara.
    Di volersi fare lui carico.
    Erano allora solo quattro amici al bar beh, non per come loro lo hanno vissuto.
    Il clima carbonaro degli scrupoli iniziali spesi nello schermare i cellulari per non essere registrati o intercettati e l’utilizzo di un linguaggio stentatamente criptico non tradiscono solo la consapevolezza di un agire che non si voleva poter essere trasparente, ma anche che si prendevano alquanto sul serio nella consapevolezza di agire in danno di Eni e senza inibizioni per quanto concerneva amara neppure di natura deontologico professionale.
    L’acme raggiunta proprio quando Armanna.
    A favorire il raggiungimento degli scopi del piano si fa portatore della necessità di trasferimento di alcuni alti esponenti del management Eni in Nigeria, anticipando l’intento di coerentemente adoperarsi perché potessero essere attinti da un avviso di garanzia emesso nell’ambito di quelle indagini UPL che si stava avviando la locuzione della requisitoria strumentalizzare la leva giudiziaria contro i vertici della società Eni e una volta ancora sintesi perfetta il video del 28 luglio e la prova incontrovertibile di come, sin dall’avvio della vicenda oggetto di questo processo.
    Piero Amara, abbia assunto nei confronti tieni un atteggiamento che oggi impedisce di qualificarlo come organico alla società, ne è consapevole lui stesso.
    Lucidamente avverte la necessità di giustificare la propria presenza e il ruolo davvero svolto, pur nella sua consueta straordinaria capacità di cambiamenti camaleontici delle proprie versioni, la sostanza della propria narrazione è stata quella di aver partecipato alle riunioni per monitorare Armanna.
    Per intercettare nel solo da lui dichiarato interesse di Eni eventuale proprie dichiarazioni che consentissero poi di incastrarlo, ma è una dichiarazione a cui non crede e non solo la pubblica accusa, ma a leggersi la sua memoria, neppure quella privata.
    Wiston Churchill suggeriva di non ascoltare quello che viene detto, ma quello che viene fatto perché il comportamento non mente mai, allora guardiamo ai comportamenti e domandiamoci.
    Perché?
    Se Piero Amara avesse davvero partecipato alla riunione.
    Su mandato di qualcuno di Eni per un di lei interesse,
    Non ha immediatamente fornito la registrazione del video a Eni medesimi
    Perché non lo ha fatto, almeno nel momento in cui la stampa ebbe a riportare che le dichiarazioni rese da Armanna alla Procura di Milano?
    Erano state dirette contro quello stesso amministratore delegato che egli avrebbe, secondo la sua fantasiosa e calunniosa narrativa, ha contribuito a far nominare.
    Perché non ha puntato tutte le proprie fiches quando sono state rese note le informazioni di garanzia a Scaroni, a De Scalzi e di chi sapeva di avere in mano una scala reale a quadri?
    Perché non ha vinto a mani basse, incassato e ha preferito invece passare la macchina si era lì per tutelare l’interesse della società perché non ha messo a disposizione delle indagini UPL 2 4 5 il più formidabile degli strumenti di difesa, garantendosi così un riconoscimento incondizionato ed imperitura.
    Perché non lo ha consegnato al suo amico fraterno e preteso associazione associato a delinquere, Michele Bianco?
    Sarebbero stati due eroi che avrebbero da subito impedito l’attacco di Armanna e quanto ne poi conseguito.
    Con quei meriti a cosa sarebbe mai servita l’Operazione Odessa, dobbiamo, può intendere che, Piero Amara, verso il potere di favorire la nomina della di come lui stesso ha accennato, ma non quello di interloquire con il capo dell’ufficio legale Massimo Mantovani lascio a voi le risposte che fanno giustizia di ogni fantasia ancora nel 2017 la disponibilità dei video era in capo solo ad Amara e Calafiore bigotti e dalla procura di Roma.
    Presso la quale si recarono all’inizio della primavera esponenti di quella di Milano e del video venne a loro reso disponibile, però fu inserito, non c’ha, laddove avrebbe avuto un immediato significato di pertinenza, ossia nel fascicolo le relativo alla vicenda PL 2 4 o 5 ma nel fascicolo del depistaggio che in allora era ancora pendente in indagini e rispetto al quale la pertinenza era almeno per ciò stesso meno immediatamente apprezzabile. Se davvero Piero Amara avesse ricevuto un inesistente mandato perché non ha subito consegnato a Bianco a Mantova a Villa la Rocca, al Maspero di Max a tutto a granata o a chi altri il video
    Perché nel corso di più di un quadriennio non l’ha mai consegnato a chicchessia di e
    Il video era poi anche nella disponibilità di Vincenzo Armanna, la mancata consegna che un fatto e quindi l’ennesima riconferma non solo dell’insussistenza, di qualsiasi mandato, ma per converso, oppure di un accordo con lo stesso Armanna arma Ara non fa valere un mai esistito mandato tieni ma fa valere prevalere il patto con Armanna per il perseguimento dei propri negozi l’immediata consegna del video ad Eni avrebbe consentito di conseguire subito e in maniera perfettamente lecita a quegli obiettivi che, almeno a suo dire,
    Lo stesso Arnara cercherà poi di perseguire, attraverso i falsi esposti, garantirsi la fiducia della direzione legale dei più alti vertici di Eni annullare l’apporto probatorio delle dichiarazioni di Armanna per privarlo sin da allora di ogni credibilità, lo stesso invio della falsa mail all’avvocato Lipera.
    Sarebbe rimasto del tutto inutile, la consegna immediata del video sarebbe stata già risolutiva, non avrebbe dovuto patteggiare alcuna pena, probabilmente oggi neppure saremmo qui, ma ecco il reale problema ben colto dall’attenta accusa avrebbe impedito i propri negozi e noi oggi siamo qui a cagione di quei negozi personale.
    Quale altra spiegazione alternativa potrebbe esservi nessuno?
    Se non quella di un accordo tra Amara e Armanna, che smentisce la sora dichiarata volontà di tutela tieni.
    Da Roma di tutela, tieni da Armand.
    Relega, Piero Amara, non già nei ranghi dei soldati di Eni, ma in quelli dei suoi nemici, ossia di chi le è stata ostile il baratto della verità, con la convenienza, la dimostrazione finale dell’insussistenza di una associazione per delinquere per come delineata al capo A e il video,
    Ha quindi ragione la parte civile, Luca Santamaria.
    A scrivere che e nel vino.
    Non la fabbricato e a definirlo un’arma scarica.
    Ma se non ha sparato, è stato solo perché, Piero Amara, si è ben guardato dal farne reale donna, Michela, ma a Michele Bianchi, che è rimasto compartecipe disarmato e come lui ogni altro ed ancora come Piero Amara Armanna Calafiore, quando nominato difensore di Ezio Bigotti a seguito del sequestro che costui aveva subito nel maggio 2005 hanno ritenuto di comportarsi.
    Anche qui guardiamo ai comportamenti, nessuno di loro ha consegnato il video Atene, che potrà emergere solo diversi anni dopo, precisamente nel luglio 2019,
    Durante un’udienza dell’ormai avviato dibattimento PL 2 4 o 5 in proposito amara ha dichiarato la registrazione del 2 e del 28 luglio rientra già nel solco delle attività finalizzate a dimostrare che Armanna era un teste, che nutriva una particolare acrimonia nei confronti di Eni e quindi potenzialmente inattendibile quel video fu però gestito con grano Salis perché poi Armanna straparlava anche di altre vicende e quindi per un certo periodo di tempo fu deciso, sostanzialmente si era incerti se utilizzarlo o meno, ma la ragione principale
    E che, se fosse stato utilizzato le interlocuzioni con Armanna, sarebbero saltate.
    Ecco il vero punto, in negozi non avrebbero avuto più chance i propri interessi personali finiva.
    È una sorta di confessione quali sono le interlocuzioni che sarebbero davvero saltate e di certo quelle tra le Ufficio di Procura di Milano ed Armanna, se il video fosse stato messo nella disponibilità di Eni e quindi poi da Eni in quello della procura, il turbamento denunciato qui dalla pubblica accusa non avrebbe avuto possibilità d’essai?
    Ma la preoccupazione reale di Armanna era che a far sì che a saltare fosse quello che confidava avrebbe potuto favorire i propri negozi, lo stesso dichiarante subito dopo non manca di su aggiungere che il video fu portato in Eni dopo non sul momento ora non lo ricordo quando avvenne certamente prima dell’utilizzo del processo milanese, prima addirittura del mio arresto nella realtà Eni non venne messa a conoscenza degli esatti completi contenuti del video prima della ricordata udienza dibattimentale in cui ne venne richiesta dall’acquisizione siamo a luglio 2019. È vero che già in precedenza Eni sapeva dell’esistenza di un video
    E lo sapeva a seguito della richiesta di riesame promosso dalla difesa dell’avvocato Massimo Mantovani nel febbraio 2018, in cui era stata acquisita una trascrizione sintetica del video, ma era davvero oltremodo sintetica quella trascrizione sostanzialmente incomprensibile.
    Perché in essa, inspiegabilmente, erano state commissariate proprio le parti nelle quali Armanna anticipava l’intendimento di strumentalizzare la leva giudiziaria ai danni del management di Eni, le pretese ombra della montagna, come è stato scritto alla luce del reale, si dissolve.
    Il dato che resta acclarato da questo dibattimento e Camara non sia mai stato in grado di indicare il momento preciso, ma nemmeno il periodo in cui la consegna ad esponenti tieni del video sarebbe avvenuto, si intende allora meglio la ragione dello scrupolo manifestato per giustificare la mancata immediata consegna del video a Delhi spesa alla stregua di una pudica tutela della riservatezza di quanto Dorman riferito anche su altri temi perché Armanna sa parlava anche di altre vicende, soprattutto a cagione dell’espresso il timore di perdere il proprio interlocutore.
    Testualmente se fosse stato utilizzato le interlocuzioni con Armanna, sarebbero saltate e allora soccorrono nuovamente le parole testuali della requisitoria amara. Fin da subito intravede in Armanna una possibilità di arricchimento personale. La riconferma della sola vera ragione per la quale il video non è stato consegnato ad Eni, a danno della quale ci si poteva doveva invece adoperare per il proprio arricchimento personale amara, non cala la scala reale a quadri fornite agli intestino dalla sorte, perché se avesse vinto quella mano avrebbe perso quella che considerava una partita più lucrosa. Quella più profittevole che si prefiggeva con Armenia passa la mano con una scala reali servita, perché il piatto in tavola e valutato come meno appetibile di quello che preferisce attendere trattiene il solo asso nella propria manica, ma è un caso che si trasformerà in una sorta di pepate allorquando, nel maggio 2015, ossia nemmeno un anno dopo, lo era Gest la registrazione, il video viene sequestrato ad Ezio Bigotti che in quell’occasione ricorre alla difesa dell’avvocato Calafiore nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino, i così uscendo dalla sfera di controllo di amare e ponendolo perciò, di fronte alla precisa consapevolezza
    Che sarebbe diventato per lui inevitabile giustificare la propria presenza del proprio ruolo in quella riunione e forse anche per questo la sede di Siracusa sarebbe stata più consigliabile di quella di Trani, in coerenza con quello stesso consiglio che aveva dato a bigotti, sposta la sede legale della sua società dalla competenza del tribunale di Torino a quella di Siracusa.
    Dove si giocava in casa e quindi lì anche la disponibilità del video sarebbe stata più gestibile perché il mazzo di carte lì si poteva truccare.
    Mosse da operetta.
    B
    Se oggi potrebbe suscitare perfino un sorriso alla messa in scena del sequestro di Ferraro da presunti trafficanti nigeriani di oro e preziosi, secondo le circostanze corroborate dallo stesso Armanna, in allora si potrà così realizzare quel turbamento evidenziato dalla requisitoria e che ha sostanziato la stessa esigenza di questo processo.
    Un piccolo corollario al figlio.
    è l’incontro a Londra con colla cari.
    È una riconferma dell’incompatibilità tra le condotte di Piero Amara, gli interessi di.
    A valle della riunione del luglio 2014, nel corso della quale i partecipanti discussero di organizzare un incontro con kPa sic fatto, incontrerebbe effettivo luogo e chi ne prende parte loro lo hanno ascoltato l’architetto Giuseppe Garino.
    Ha affermato di aver incontrato con la Carrà in manovra, su richiesta proprio di Piero Amara.
    E il dibattimento ha confermato che Giuseppe carino sia un soggetto che ha collaborato con lo stesso Amara anche negli anni successivi e in diverse occasioni e intima non vorrei dimenticherete certo, le dichiarazioni di Carollo stupidaggini allo stato puro.
    Ora non abbiamo accertato quale sia stato il contenuto dell’incontro tra Garin Cola Karim quando precisamente avvenne però gli atti, abbiamo una mail che è datata 18 settembre 2014 ed è la mail che Garino e abbia indirizzare alla dottoressa Claudia Carloni tieni e per conoscenza, anche all’ingegner Antonio Vella così testualmente recita,
    Il sottoscritto, dottor Giuseppe Garino, nell’interesse di mister colla Karim, dai retro in chief executive office of Shoreline Energia International, avendo il proprio cliente nell’ambito di una strategia di mercato finalizzato a valorizzare l’acquisto di asset in produzione nel settore delle fonti di energia tradizionali, interessa conoscere la disponibilità tieni a considerare l’ipotesi di cessione dei complessi produttivi non più strategici chiede di poter fissare un incontro avente ad oggetto il tema indicato presso gli uffici delle Signorie in indirizzo.
    E questo è un contenuto davvero sorprendente, se solo consideriamo che l’architetto Garino non aveva per propria stessa missione esperienza, alcuna di compravendita di asset produttivi e blocchi produttivi, come ha riconfermato ancora Karol, e che lo stesso Garrino ha riferito di neppure ricordare il nome della società NAU ossia proprio di quella che sarebbe stata la controparte del suo preteso cliente.
    Nel corso del proprio esame dibattimentale, ha soggiunto che anche in altre occasioni aveva inviato a esponenti Eni che nemmeno conosceva qual è l’ingegner Massimo sulla delle mail con contenuto gli era stata dettato da Piero.
    La mail di Garino è stata riscontrata in modo che possiamo definire tracciante dalla dottoressa Carloni il successivo 19 settembre, con una dizione oltremodo esplicita gentilissimo, dottor Garini, la ringraziamo per la sua lettera se il signor Cola Karima interessa fissare un incontro, può contattarci direttamente.
    La conferma più chiara, esplicita che nella struttura e nei processi interni di Eni non vi fosse con noi non vi è nessuno spazio per improvvisazioni dilettantesche o a materiali.
    Operare nel settore dell’energia a livello globale è un affare serio, non per avidi figuranti la circostanza che cola. Karim non avesse alcun bisogno di carino commedia amara per interloquire con i competenti uffici tieni e nell’effettività confermata dal fatto che il successivo 30 settembre ebbe luogo un incontro tra Cola Karim accompagnato dalla gente. Luca Fracassi e l’ingegner Vella Claudia Carloni e Donatella Ranco Donatella era ancora proprio uno di quei soggetti che amara si sarebbe adoperato per fare rimuovere ed è lei ad avere stilato un resoconto trasmesso per mail ai partecipanti. Ebbene, si è fatto incontro, non abbia partecipare nessuno dei protagonisti del video e così si capisce meglio
    Che quanto gli stessi stavano tentando di fare era di adoperarsi per insinuarsi in un’interlocuzione in concorso tra alti. Era una zampata furtiva, poi non riuscita, ma non era una zampata a sei zampe, era una zampata per azzoppare le senza il coinvolgimento di Giuseppe carino ci fornisce una duplice definitiva conferma, da un lato, che, Piero Amara, non avesse affatto le entrature nel mondo, Eni che invece millantava di avere in primis proprio con l’ingegner Vella, che altrimenti avrebbe potuto contattare direttamente per colloquiare sulla cessione degli asset nigeriani a favore di Shoreline
    Dall’altro lato, che neppure volesse comparire in prima persona secondo una circostanza che riconferma a propria volta, come Piero Amara, non stesse operando su incarico o anche solo nell’interesse di Eni, ma nella sola prospettiva di perseguimento di business personali che venne avrebbe potuto essere del tutto incoerenti se non addirittura certo contrastanti con quelli di cui pure era professionalmente il suo principale cliente restano così con sicurezza a Carrara i profili di irragionevolezza ingiustizie.
    Altrimenti violazione di legge che caratterizzano la pretesa che possa fondatamente essere chiamata a rispondere dei danni cagionati a terzi da un soggetto che quei danni ha invece causato alle 6 zampe, ossia Eni stessa.
    Non pago dei corrispettivi ricevuti per le prestazioni professionali effettivamente rese, è venuto meno ad obblighi che la deontologia professionale gli avrebbe imposto senza pregiudizio per altri soggetti, ma vera tutela di chi pure era uno dei suoi principali clienti, certo il più importante per la sua propensione per il proprio fatturato professionale un cliente che non ha tutelato e che non ha nessuna ragione titolo motivo legittima causa per rispondere dei suoi i fatti illeciti che al contrario non ha mancato di perseguire in sede civile.
    Ottenendo i già ricordati provvedimenti improprio, favore e non ha negazione della propria tutela, a me mancano solo un’ora, manca solo un’ultima parte su due memorie della parte civile Santa Maria, se possa avere due minuti di orologio di pausa, lo apprezzo grazie.
    La parte civile Santa Maria ha presentato due memorie, la prima e.
    Quel che vorrebbe chiudere il cerchio proprio sulla pretesa che ne possa rispondere.
    Quale responsabile civile anche dei fatti illeciti pretesamente commessi da Piero Amara rispetto a questo sarò particolarmente sintetico perché, per la verità, ci si tratta della riproposizione più o meno pedissequa e più o meno esatta, forse, ma sarà una mia impressione.
    Replicata minore impressione per l’appunto di convincimento, almeno nei toni di temi che.
    Già erano stati proposti.
    Nessun dubbio che la commissione dei delitti che vengono contestati.
    Ad Amara in questo processo, come ho detto, siano avvenute.
    Al di fuori dei mandati professionali che ha espletato nel suo ruolo di avvocato.
    E allora, al fine di considerare Piero Amara, come funzionalmente comunque funzionalmente inserito nell’organizzazione aziendale.
    Vieni, sarebbe stato necessario individuare qualcuno che questo qualcuno, all’interno, avrebbe dovuto avere i poteri per poterlo fare.
    Lo avesse effettivamente cooptato, commissionandogli la realizzazione dei delitti sub A e B, per carità, sappiamo tutti che non si formalizza un mandato a commettere un delitto, ma quello che resta irrinunciabile e comunque la necessità di individuare un mandante.
    La determinazione dell’oggetto del mandato.
    La comprovata indicazione delle circostanze di tempo e di luogo del conferimento del mandato medesimo e all’esito del dibattimento, la parte civile non è in grado di fornire nessuna di queste indicazioni e tantomeno di comprovarlo, e per questo si limita ad almanaccare pretesi indici di solo apparente contiguità tra Piero Amara e un non meglio definito management di Eni che non può essere una parola magica.
    Parossisticamente, uno di questi sarebbe proprio l’incontro del 28 luglio 2014, ora.
    Non ripeto che fossero interesse tiene non contro Eni è l’ennesima, la facoltà della mente umana di creare rappresentazione dei fatti che non corrispondono alla realtà. Quello che invece mi interessa osservare che, rispetto al tema dei pagamenti ricevuti attraverso Fenwick tribunale, sa il preteso principale canale di retribuzione di Piero Amara, poter valere quale prova del suo agire per conto tieni. La parte civile si riconferma come non in grado di indicare quale soggetto aziendale sarebbe mai riuscito a sbloccare dall’Italia dei pagamenti in Nigeria, con la sola supposto quanto insistentemente ripetuta tempistica orologeria, e così la pretesa responsabilità civile seguita a essere solo del tutto genericamente riferite a Delhi, senza mai riscontro dell’indicazione di un preciso e Lea e reale rapporto tra Piero Amara e la società, un rapporto che, in assenza di mandati, questi si formali non potrebbe che concretizzarsi nell’istigazione. Adoperare illecitamente nell’interesse della società per la scellerata o infedeli iniziativa di qualche esponente apicale che però la parte civile neppure indica
    Nulla indica perché il dipartimento non ha individuato errori patimento non ha individuato perché non esiste.
    E allora assistiamo a una serie di fenomeni interessanti che richiamo per punti.
    A pagina 10 della propria memoria e la parte civile scrive testualmente
    Sono rari i casi in cui si è posta la questione relativa alla responsabilità della mandante per le azioni del patrocinare.
    Poche orribile che oltre si legge ancora più raro, il caso in cui la assistita è stata ritenuta responsabile ex articolo 2049 e poi si cita nuovamente il caso del lodo Mondadori, senonché a pagina 18 della stessa memoria si legge per l’esame della giurisprudenza, è possibile desumere che molte pronunce,
    E così, nel volgere di sulle poche pagine, un identico orientamento giurisprudenziale si evolve, darà frequente molte produce.
    Lasciamo perdere quello che conta, è che il riferimento è alla possibilità, effettivamente riconosciuta da alcune pronunce, che il cliente debba rispondere civilmente della condotte proprio avvocato eh sì, ma quando.
    Quando questi abbia redatto un ricorso per Cassazione, manifestamente infondato o inammissibile, con conseguente dichiarazione di soccombenza, condanna a risarcire alla controparte i danni da lite temeraria, un’ipotesi di responsabilità per colpa grave professionale che circoscritta ai rapporti tra le parti processuali ed è riferita alle modalità di redazione del ricorso in Cassazione.
    Questo è il caso Mara mica, redatto esposti in Cassazione.
    Due esposti per i quali deve risarcire.
    Maggiore rilevanza al lodo Mondadori ci sono già delle memoria, non la voglio fare lunga, però è interessante.
    Qui il benchmark di riferimento era l’avvocato Cesare Previti, nuovamente un professionista esterno alla società.
    Beh, andiamo però a vedere questo precedente perché abbiamo la riconferma specularmente inversa di quello che si vuole sostenere.
    Intanto, i rapporti tra Cesare Previti e il suo lì effettivo Dante causa erano molto stretti, lo ricordiamo tutti Michela nominato solo proprio difensore lo ha fatto il ministro della difesa ci difendesse tutti.
    E poi perché, a partire dal 1994 presso Studio legale di Previti Roma si trovava una sede secondaria in Roma di Fininvest, presso Piero Amara, c’era mica una sede secondaria dietro e per una società c’era presso Pieravanti.
    Ma era la nappa Di Francesco Mazzagatti, Kenny ha prontamente denunciato.
    E poi c’era un rapporto di assoluta fiducia con Berlusconi, questo che cosa ci riconferma.
    Beh, intanto.
    Che un terzo non può essere proposto di una persona giuridica che non se non vi sia qualcuno che dall’interno appunto, lo proponga, avendo la carica la posizione, ossia i poteri, per poterlo fare che, nel nostro caso anche.
    E a conferma anche del fatto che Previti, semmai riguarda, si è sempre ben guardata dal calunniare Silvio Berlusconi, e siamo nuovamente in un’altra.
    E allora veniamo alla seconda memoria.
    Su cui sarò ancora più breve.
    La seconda memoria diretta firma della parte eh.
    La potremmo ribattezzare la favola dei sogni irrealizzati,
    Dopo aver discusso processo, non posso certo mettermi solo per ragioni di tempo, ma non posso certo discutere quanto non è oggetto del processo.
    O quanto si basa su elementi o evidenzia che il tribunale ha ritenuto di non acquisire perché estraneo al proprio oggetto del processo?
    Mi riferisco a quella montagna, termine insistito in questa memoria.
    Che viene utilizzato per indicare i pagamenti ricevuti da Armanna amara e Naoko tramite la società offendo dibattito, dottor Naga.
    E lo stesso tema che era già stato confezionato da una memoria, allora, a firma dell’avvocato Susanna Arcieri e depositata il 3 marzo 2025, alla quale questa difesa ha replicato con propria memoria del 17 settembre 2025 dopo l’esame dei testi in sul Fiorillo i quali a loro volta tramite il proprio difensore hanno prodotto documentazione al tribunale lo ricordo solo perché,
    La parte civile ripropone i denti gli stessi identici, temi già proposti per il tramite di allora dell’avvocato arcieri, ma non si presta dialetticamente a nessun tipo di confronto con quanto produttore, la difesa sulla sorella e quanto argomentato da questa difesa nella propria precedente memoria. E allora questa assenza di replica non induce a sperare che le Erinni possano trasformarsi in Eumenidi che la
    Mi convince invece che la scelta di rimanere nella propria caverna possa essere solo di comodo, fatto, ossia che l’indagine e processo desiderato dalla parte civile non ci sono.
    Non si è auto avverata nessuna profezia e la stessa profeti città quale intuito profondo non sarebbe confondibile con una distorsione della realtà senza basi oggettive, altrimenti ci troveremmo in quei disturbi del pensiero di cui non si ha coscienza e che sono noti come psicosi non come profezia è esperienza comune che i comportamenti sospettosi sia una cosa ben diversa da argomenti difensivi, provvisti di evidenze e pertinenti all’oggetto del giudizio la pubblica accusa rossa bene,
    Mai assecondato intenzioni ai tentativi di mutare la prospettiva del giudizio, mai assecondato tentativi di trasformare questo processo in una sorta di quarto grado di giudizio o nella possibilità di aprire la strada ad improprie revisione di processi già definiti con il giudicato.
    Così come è vero che preteso calunniato non potrebbe trasformarsi in calunniatore.
    Lo dico per formalizzare delle domande che rassegno alla valutazione esclusiva del tribunale.
    Che qualificazione da?
    Ad affermazioni testuali quali?
    È la creazione di prove false messe in circolo nel processo.
    La vittima del rifiuto era il falsario.
    Sentirsi calunniato non legittimerebbe afferire con lo stesso strumento da cui ci si sente ferito la disposizione di cui all’articolo 598 del codice penale e, come ben sappiamo, non è riferibile alla.
    Eppure leggiamo ancora insistita mente quanto nuovamente testualmente sia archiviato il falsario.
    Non voglio trarre conclusioni, come ho detto, le lascio all’esclusiva valutazione del tribunale.
    Però qualche domanda ancora la voglio proporre.
    Nel reale interesse di chi è a prova di quale danno davvero riconoscibile come conseguenza immediata e diretta delle condotte in imputazione, sub a e b la parte civile formula siffatte affermazioni.
    Ipotizza nuovamente scenari già oggetto disposti che non hanno ricevuto alcun seguito.
    È questa la sede per farlo dopo quella dei social.
    Le contromisure fino a quel momento si limitavano all’invettiva, chi usava il più noto cantautore genovese valuterai saprà rispondere tribù.
    All’avvocato Luca Santamaria.
    Va riconosciuto di non aver commesso alcun infedele patrocinio ai danni di un assistito che ancora oggi protegge, anzi con rinnovato vigore, ma, così come la sua onorabilità va tutelata, così non può essere consentito di offendere quell’altro interessi estranei a questo processo e debbono rimanere tali estranei.
    Le favole i sogni irrealizzabili restano necessariamente illusioni unioni di forze distruttive.
    Un mostro ibrido che sputafuoco, perché questo nella mitologia greca era Lucky metri, un’illusione senza fondamento, le analisi a valenza più sociologica sui cattivi funzionamenti della macchina della giustizia,
    Che esse sono ben al di fuori dal perimetro delle imputazioni di cui ai capi A e B.
    Parole che sfilano come alberi morti davanti al finestrino del treno in silenzio torna pertanto a imporsi quale unica forma di possibile reazione, se si vuole censurato quello che espressamente testualmente si qualifica come il più grave abuso della giustizia.
    Domandiamoci come definire il tentativo.
    Di poi di chi pur riconosce
    E lo fa tramite il proprio difensore.
    Che la calunnia proprio a danno sia stata solo testualmente un.
    L’effetto collaterale della mail che puntava al Csm per colpire altri, cioè il pubblico ministero testualmente così si è espresso l’avvocato Santamato, la calunnia Santa Maria commessa con la mail del 9 febbraio è un effetto collaterale per poi chiedere per un siffatto effetto collaterale 14 milioni di preteso danno oltre alle spese,
    È una somma che qualifica almeno il fine, ma giustifica il mezzo.
    Osservo solo e tanto basta.
    Che la memoria conclusiva a firma personale della parte civile.
    Non illustra nei documenti alcun danno in capo alla medesima quale conseguenza immediata e diretta dei fatti oggetto dell’imputazione di cui ai capi a e b, e mi limito a su aggiungere solo in conclusione.
    Che è stata la stessa parte civile, mai aliena dai tentativi di amplificazione di quanto la concerne, rendere pubblica con l’uso dei social una propria memoria difensiva quale indagato e che pure tratta anch’essa il tema che ha qui qualificato, come proprio testualmente, omicidio professionale premeditato.
    Ora non ci interessa certo conoscere fatti personali.
    Per i quali auguriamo solo che possa meritare una richiesta di archiviazione, non vogliamo sicuramente replicare ai suoi stessi errori con richieste di accessi, è trattazione di temi alieni a questo processo, cui non resta però aliena, ecco perché ho citato il punto di rilevanza qui l’insussistenza del nesso causale.
    Tra le condotte in imputazione ed il preteso danno subito,
    Recitano i versi del poeta nel 29 Canto ventinovesimo canto dell’Inferno, credo che uno spirito del mio sangue bianca, la colpa che laggiù cotanto Costa e Giorgio De Chirico diceva testualmente che la potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare, sopravvalutare il tribunale,
    Qui solo compete ogni pregiudizio e al quale formalizzo quindi le mie conclusioni finali.
    Voglia l’Illustrissimo Tribunale di Milano dichiarare, ai sensi dell’articolo 530 quantomeno del suo comma secondo.
    L’insussistenza del diritto di associazione per delinquere, contestata al capo A e ai sensi dell’articolo 129, comma secondo codice, procedura, diritto l’insussistenza del delitto di calunnia contestato al capo B e per l’effetto escludere la responsabilità civile di Eni S.p.A. Nei confronti della parte civile Luca Santamaria in assoluto subordine con molta escludere la responsabilità civile tieni per il fatto dell’imputato Piero Amara, per insussistenza di un vincolo di preposizione irrilevante ai sensi dell’articolo 2049 codice civile.
    Ringrazio per la generosa attenzione, producono le note di udienza che avevo anticipato, grazie, riprendiamo a i 45 alle 13:45.
    Avvocato testa, può chiudere la porta, per favore, grazie, prego, avvocato Schepisi.
    Grazie a tutti, sarò brevissima.
    Ringraziando anche i colleghi di permettermi di poter arrivare le mie conclusioni
    E in questo momento sarò brevissima per il semplice fatto che ritiene questa Difesa che per il signor Gaboardi, in questo caso l’istruttoria dibattimentale in realtà non abbia fatto altro che confermare quanto forse era già stato anticipato dalla procura di Brescia, quando l’imputazione di calunnia per cui è innanzi a questo Tribunale in realtà era stata già sottoposta anche all’attenzione di altro tribunale.
    Nelle sedi di Brescia, ove era stato in realtà già richiesto,
    Un’archiviazione con motivazioni condivise anche da questo difensore.
    Ritiene che questo processo non abbia aggiunto nulla di più in relazione agli elementi specifici che il reato stesso richiede, quindi in principaliter chiedo l’assoluzione né per il signor Gaboardi in subordine, invece, mi associo alla richiesta di prescrizione del pubblico ministero per quanto riguarda la difesa Ferraro valgono le stesse conclusioni. Il difensore condivide il fatto che questa difesa che questo processo nulla abbia aggiunto in relazione a un grado di colpevolezza anche del signor Ferraro e quindi chiede l’assoluzione in principali età in subordine si associa alla richiesta di prescrizione del Pubblico Ministero. Grazie avvocato Screpis, prego, avvocato, Volo sta lì o viene in prima
    Io sono rimasta sempre in periferia e quindi se il Tribunale è d’accordo.
    Posizione marginale diciamo non è marginale la posizione classica.
    Grazie.
    Allora, presidente gentili, i giudici del tribunale.
    Come loro sono perfettamente a conoscenza, Vincenzo la Rocca, risponde delle ipotesi del reato associativo ricompresa nel capo A.
    L’attività che gli viene attribuita è solo ed esclusivamente quella della gestione dei procedimenti di Siracusa e Trani o Trani e Siracusa in ordine cronologico, e c’è una formale contestazione sino al 2019, ma che non è sostanziata da nessun riscontro di contestazioni di condotte. Ora noi ci troviamo nella come dire condizione dei richieste di assoluzione, no, condizione per la quale è istintivo aderire alla proposizione del Pubblico Ministero, associarsi e affidarsi a come dire l’idea che nel momento nel quale chi ha promosso l’azione penale, l’ha coltivata arretra, il tribunale non deve avere alcuna come dire personale o come dire collettiva intenzione di coltivare quell’aspetto, ma,
    Facendo il ricorso ad una certa scaramanzia che e sovrana, nella parte meridionale del Paese ed anche a Roma, onde evitare il famoso premio dell’Associazione alla richiesta del Pubblico Ministero senza formulare nessun discorso, cercherò di parlare di Vincenzo la Rocca con parole semplici e soprattutto nel più sintetico modo aggiungendo però qualche riflessione che in qualche modo possa,
    Sostenere e corroborare le richieste che sono state formulate dai cugini ministeri, i quali evidentemente non hanno approfondito tutti gli aspetti che, secondo la mia opinione, stabiliscono la totale estraneità di la Rocca, e c’è rispetto a questi argomenti un argomento fondante che io non so se il tribunale conosce e cioè il momento nel quale la Rocca assume la veste di.
    Indagato e con quali modalità stiamo parlando di una questione che non prevede tematiche che riguardano nullità, né le confesso, Presidente, che io sia una molto propensa a seguire le strade processuali, penso che nei processi bisogna sempre arrivare ad una soluzione nella quale prevale la ragione.
    E quindi il punto di questa vicenda che l’iscrizione di?
    La Rocca e successiva alla inserimento di la Rocca nei destinatari dell’avviso di deposito 415 bis.
    Avviene due giorni dopo, quindi, alla fine dei cinque anni di attività investigative, l’Ufficio di Pubblico ministero, che sino a quel momento aveva lasciato la posizione di la Rocca totalmente in disparte, lo inserisce per questa ipotesi, della quale accennavo prima, e cioè partecipe ad associazione per delinquere sino a attività ricomprese nel 2016,
    Ora, durante i cinque anni di attività investigative che sono state delle attività investigative molto attente, la Rocca non è stato destinatario di nessun genere di avviso è stato soltanto sentito due volte, come persona informata dei fatti, nel 2018, il 18 aprile 2018 e successivamente il 18 luglio 2020, il primo interrogatorio come sommarie informazioni lo rende dinnanzi al colonnello Ferri, la dottoressa Pedio, che gli domandano i rapporti con amara e tutto quello che ha costituito l’oggetto della trattazione di questa lunga istruttoria dibattimentale e quello successivo effettuato da solo, dottor Storari, che focalizza la sua attenzione su un dato,
    Che secondo me non ha processualmente nessuna rilevanza, e cioè i motivi che hanno indotto Vincenzo la Rocca, nell’aprile del 2019, a dimettersi dall’Eni e uscire anche da successivo incarico che aveva ricevuto di amministratore delegato di di Syndial prima.
    E dopo avere lasciato l’ufficio legale alla fine di luglio del 2016 e poi avendo preso servizio.
    Quindi diciamo che geneticamente, la posizione di la Rocca è una posizione che non aveva le caratteristiche e gli aspetti di un soggetto che fosse stato sostanzialmente impegnato in un’attività di depistaggio ai danni dell’azienda alla quale.
    Apparteneva le ragioni per cui all’ultimo momento la Rocca cambia Vers cambia, come dire posizione è, diventa indagato, io non sono riusciti a capirlo, non siamo riusciti, pur facendo una dettagliata ricerca, a capire qual era la data, la data dell’iscrizione nel registro degli indagati la recupera il giudice dell’udienza preliminare infatti noi vi abbiamo per conoscenza molto tempo fa ha depositato il verbale perché è lui che è attiva il portale e ci dice la data nella quale è avvenuto quindi,
    Diciamo che è un’anomalia, non ha nessuna valenza processuale, però è chiaro che questa non è stata una posizione che ha avuto particolare attenzione, non ha avuto particolare attenzione e potremmo andare avanti, io tengo conto del leale atteggiamento della Procura che come dire all’esito del dibattimento che si è svolto dinanzi a voi ha ritenuto di dire a chiare lettere non aveva sufficienti elementi per considerare la Rocca responsabile e quindi questa dato costituisce la premessa,
    Andando alla nostra imputazione l’altro punto che io desidero che il tribunale in qualche modo nella valutazione definitiva della posizione di la Rocca tenga presente e che la Rocca a luglio del 2016, dopo la famosa gita a Siracusa, esce dall’ufficio legale e non mantiene con l’ufficio legale nessun genere di relazione se non,
    La relazione del soggetto che è diventato amministratore delegato di una società collegata diventa, come si dicono nel G nel loro gergo all’Eni, un cliente interno dell’ufficio legale, nel senso che le società e soprattutto quella di cui lui era diventato amministratore sono società che hanno ampissime tematiche ambientali, amministrative e penali e quindi fanno Sos sostanzialmente continuativo ricorso all’ufficio legale.
    Rispetto a questa questione, andiamo a cercare di analizzare quali sono gli scarni elementi e sappiamo già che la Procura della Repubblica li ha definiti totalmente sufficiente, insufficienti e inadeguati, gli elementi a carico di la Rocca sono tutti rintracciabili, nella lunga articolata e deposizione del colonnello Ferri, che è quello che gestisce l’attività investigativa dal 2017 al 2019 e diciamo nella testimonianza Ferri come pure dall’analisi degli atti che il tribunale non ha e quindi informative e varie.
    Attività investigative emergono quattro punti, i quattro punti che dovrebbero essere, come dire in qualche modo indicativi della partecipazione di la Rocca all’asserita associazione mi sia consentito un inciso, poi riprendiamo immediatamente questo filo, il tema associazione a me crea molteplici perplessità, lo dico,
    Esplicitamente è un’associazione anomala, quella della quale ci stiamo occupando, però la mia linea difensiva non è quella di entrare nell’ordine di idee, di intromettermi nelle tematiche che riguardano associazione, non Associazione, Costituzione, sono già stata anticipata dall’avvocato Accinni che ha già parlato di questa ultima sentenza.
    Della sesta sezione della Cassazione, quindi, diciamo quella giuridicamente più smart, dove possiamo dire quella più attenta alle evoluzioni nella quale, rispetto all’associazione, sono date degli indicatori, ma questo, come dire il problema del Tribunale vedrà il Tribunale come come gestirla. Diciamo che il mio punto è se esiste questa associazione, non lo so, chi l’ha costituita lo sono ancora di meno. Qual era il programma organizzativo? Mi sfugge completamente, ma a prescindere da questi argomentazioni, il dolo del partecipe e quello del soggetto che intende inserirsi in quella che ultimamente da questa giurisprudenza viene definita la macchina
    Sicuramente non è né nelle corde né nell’attività di Vincenzo la Rocca.
    Quindi, gli elementi che individua Ferri e che sottopone alla vostra attenzione sono sostanzialmente quattro, è così possono essere riassunti l’alto numero di contatti telefonici con amara inadeguati per eccesso dal 2015 al 2017, il coinvolgimento di Amara nell’assunzione di informazioni a tranne Siracusa, senza avere un specifico incarico la conoscenza del patteggiamento effettuato da Mara nel,
    2012 per fatti risalenti al 2009 è, secondo l’opinione del del colonnello Ferri, non adeguatamente valutati dalla ufficio legale dell’Eni.
    La conoscenza di Ferraro come autore della denuncia di Siracusa ora il pubblico ministero nella sua requisitoria ha esplicitamente ammesso che quest’da, questi dati, emerge un quadro fattuale incerto e non idoneo approvare il ruolo di partecipi, quindi noi partiamo già da questo, ma brevemente io vorrei cercare di analizzare partitamente queste questioni allora,
    La questione relativa alle telefonate a due aspetti l’aspetto dell’eccesso del numero di telefonate nel dal 2015 al 2017 e l’aspetto della mancanza di giustificazioni di queste telefonate per il ruolo all’interno dell’ufficio legale di la Rocca rispetto al ruolo di Amara consulente esterno allora, su questa questione che riguarda gli asseriti né inizialmente 700 e passa contatti noi abbiamo fatto una verifica, gli atti voi li avete perché sono contenuti nell’Allegato 11 dell’informativa del
    E credo, 2017 e in questo allegato 11 sono elencate tutte le telefonate.
    Di amara con i componenti dell’ufficio legale.
    Abbiamo sommessamente fatto osservare al colonnello Ferri, però, che le telefonate che vengono attribuiti alla Rocca sono con un numero che non è mai stato di la Rocca e che invece è sempre appartenuto all’avvocato Calafiore, quindi questi contatti del 2015 2017 tra la Rocca è amara, sono contatti che di mare invece condivideva con l’avvocato Calafiore socio del suo studio,
    Rimangono quindi lì, siamo andati a recuperare, andando a guardare il numero di la Rocca 200 telefonate, 200 contatti che poi non è detto possano essere telefonate nelle economie di quei due anni.
    Questo è il primo aspetto ed è inutile, come dire, commentarlo al tribunale, perché il dato è immediatamente, il secondo aspetto è quello invece, che riguarda il ruolo.
    Allora il ragionamento che fa il colonnello Ferri è un ragionamento di questo tenore, la Rocca era un dirigente apicale della divisione legale dell’Eni, si occupava delle cause più importanti Eni, Nigeria e cose del genere e perché e per quale motivo avrebbe dovuto intrattenere questa continua attività di rapporti con amara e assolutamente fuor d’opera?
    Sommessamente, a parte che si tratta di un’opinione, ma c’è un dato che nell’analisi di questa faccenda è totalmente trascurato che la Rocca aveva la delega per i reati societari.
    E allora tutte le tematiche ambientali?
    Che prevedevano l’estrema periferia del paese e quindi Gela Priolo.
    Dig, poi Viggiano prima Milazzo e cose del genere.
    Sono tematiche che riguardano reati per cui viene contestata la 2 3 1 e quindi di riguardano direttamente la società in tutte le tematiche nelle quali ci sono problemi ambientali, omissioni di bonifiche, bonifiche non adeguatamente effettuate e immediatamente iscritto alla società, quindi, come dire, c’è una ragione assoluta per cui la Rocca doveva intrattenere con amara una relazione costante rispetto a quei fascicoli e quindi questo assunto è un assunto che deve essere come dire valutato in questo ambito con questi due parametri.
    La mancanza di incarico formale di amara per assumere delle informazioni iniziali, allora, presidente onestamente, ma quante volte ci è capitato di ricevere l’incarico di andare a sondare un pubblico ministero, per dire poi l’incarico arriverà, cioè non è che questo secondo me può cioè perlomeno ad un certo genere di avvocati conosciuti,
    Non è che i pubblici ministeri dicono mi faccia vedere che alla nomina.
    Perlomeno nemmeno un capita, si dà per scontato che un certo genere di persone fanno parte di una organizzazione di clientela di dif amare. Aveva una serie di incarichi per cui, come dire tra Siracusa e Gela veniva considerato l’avvocato principale di riferimento, poi ce n’erano, altri ne sono succeduti altri, ma queste dimostrano due cose che le questioni sono state molto rilevanti e la seconda che comunque l’avvocato del posto si muoveva con una certa autonomia, quindi il punto di andare a prendere l’appuntamento è un punto che,
    No, non può determinare l’intento di partecipare all’associazione, anche perché e questo lo lo nemmeno mi azzardo a farlo al tribunale non sfuggirà che ci sono diversi ulteriori passaggi che bisognerebbe dimostrare che invece qui rimangono del tutto aleatori.
    La conoscenza del patteggiamento di Amara.
    Allora?
    Amara viene implicato in una vicenda che riguarda accesso abusivo ai.
    Alle banche dati protette.
    Nel 2009.
    Nel 2009 trova la soluzione, è patteggia.
    Allora l’Ordine degli avvocati gli fa una specie di censura, un ammonimento.
    Io, andando indietro nel tempo, ricordo che negli anni 90 il patteggiamento che era diventato diffuso fu proprio sviluppato, studiato e organizzato alla Procura della Repubblica di Milano, perché era il sistema per ammettere il fatto dire le cose essenziali, chiudere con un patteggiamento e quel patteggiamento non implicava come dire era una rinuncia al processo da tutte e due le parti e si considerava che la sentenza di patteggiamento ex 442 44 sono pessima coinvolti.
    Procurava solo ed esclusivamente una soluzione che non incideva oltre tanto.
    Questa cosa è andata avanti per un certo periodo di tempo, dopodiché l’orientamento è completamente cambiato, la sentenza di patteggiamento è stata successivamente, è considerata una sentenza di condanna a seguito di ammissione di colpa, ma questo avviene nel tempo in quell’ambito lì l’ufficio legale dell’Eni, che cosa avrebbe dovuto fare perché questo presidente è anche un altro problema, ed è il problema nostro, è il problema della gestione degli ordini, è quello che a fronte di una cosa di questo genere, bisognerebbe trovare un indirizzo, indirizzo che non si è trovato mai completamente mai.
    Quindi diciamo che anche questo è un dato sul quale si può fare una, con di una considerazione di tipo etico, di tipo di opportunità ma che, secondo me, rispetto al reato contestato incide.
    Nemmeno relativamente non incide proprio.
    L’altro dato è la male, l’iniziale e-mail del carteggio tra la consigliera di amministrazione carina Litvak è il
    E l’ufficiale di PG del Pubblico Ministero Longo, che avrebbe dovuto provvedere a notificarle, l’avviso di interrogatorio ne ha parlato dinnanzi a voi la Litvak è stato argomento di, diciamo, variopinto, approfondimento, ed è stato anche una cosa faticosissima batterà Litvak non voleva andare e trovava una quantità di di di impedimenti per cercare di evitare di affrontare questo argomento dopodiché,
    Fermi in ragiona in questi termini e dice, siccome nella prima mail di invito a comparire alla Litvak e ha indicato che la denuncia è stata fatta da Ferraro
    Ergo, tutto l’ufficio legale aveva e doveva avere chiara conoscenza che questa cosa proveniva da Mara, allora ragionamento sommessamente, mi permetto di dire che è debole perché, Alessandro amara è un soggetto Ferraro, mi scusi.
    Io l’olio addirittura riuniti è un soggetto che, come dire.
    A parte questa presentazione, non ho un ruolo di conoscenza il dato che emerge dalla istruttoria dibattimentale e che sicuramente nel 2010 ha partecipato al matrimonio di Maspero e molto probabilmente è stato seduto al tavolo dove c’erano pure gli avvocati dell’ufficio legale dell’Eni però francamente che stiamo parlando di Alessandro Ferraro perché se uno si chiama Sanjust colonna non so cosa si ricorda un po’di più ma si chiama Alessandro Ferraro è una persona come dire nome,
    Comune non è un nome straordinari e se lo incontri ad una festa di matrimonio e dopo non c’è alcuna prova che tu l’abbia rivisto, è molto difficile che riesce a fare tutti questi passaggi per cui entri nella diretta conoscenza che la denuncia è falsa è stata organizzata Ferraro il prestanome e l’ha messa in piedi amara e te sono una serie di passaggi, tutti piuttosto difficili, peraltro tutti questi passaggi sono stati smentiti dai componenti dell’ufficio legale anche dinanzi a voi sentiti, e nessun riferimento è stato fatto a questo tema.
    Dopodiché su la posizione di la Rocca non viene fuori nulla di rilevante, abbiamo depositato stamattina sul portale una memoria, una copia, l’abbiamo adesso dato a tutti questi argomenti sono sviluppati con i riferimenti alle pagine.
    E della delle i verbali, dell’istruttoria dibattimentale ed anche degli altri, ma io credo che più di tanto non viene fuori, quindi l’altra, diciamo.
    Questione che riguarda amara e che riguarda la Rocca è la questione relativa ai rapporti con amara.
    Su questo e i rapporti che lo stesso Amara descrive no.
    Allora si pone un altro problema, credibilità di Hamar, non credibilità di Amara, io non voglio minimamente entrare in questo meccanismo, non voglio minimamente avere a che fare con questo tipo di polemiche, mi limito solo ed esclusivamente a dire amara sulla Rocca non ha mai cambiato versione.
    Ho sempre detto le stesse cose, era indigesto, ci avevo dei rapporti cordiali, ma non
    Volevo averci a che fare più di tanto non era il mio riferimento per il mio sviluppo professionale e per come dire delle idee di mira di gestione dell’ufficio legale, un tavolo esattamente su un’altra persona e quindi, come dire?
    Da da dove possiamo fare derivare?
    Il dolo necessario per dire che si è aderito ad un organismo associativo e che si è condiviso il programma che si è sposata, la causa che si è fatto tutto il lavoro necessario per fare queste cose qua.
    Quindi.
    Io credo di non avere altri argomenti e che è inutile affligge del tribunale, con altre questioni mi affido appunto faccio una citazione, anche se io sono contraria a una cosa che diceva sempre Federico Stella mi affido all’intelligenza del vostro cuore e mi affido alla vostra competenza io credo che la richiesta del pubblico ministero nei confronti di Vincenzo la Rocca debba essere confermata. Grazie grazie avvocato Volo, prego, avvocato Nardo,
    Grazie, signor Presidente, signori del Tribunale.
    Allora io.
    Parlo dopo una richiesta di assoluzione della della Procura e che una richiesta.
    Onestà, una richiesta.
    Anche, diciamo fatta, tenendo conto.
    Di un aspetto realistico, quindi.
    Senza nessuna indulgenza verso le suggestioni chapeau.
    E questo ovviamente mi responsabilizza, perché diciamo che.
    Non c’è niente di peggio.
    Che fa cambiare la l’idea al tribunale?
    Dopo che parla l’avvocato e però qualcosa devo dirla qualcosa, devo dirla perché?
    Adesso dico una un’ovvietà che si dice anche una anche troppo, che il processo è una pena e in questo caso e questo processo è stata una pena per l’ingegner Sella
    Di Villa si è parlato sempre come il numero due, non ho mai capito se il numero 2 o numero numero 3, sicuramente come una persona, è importante dell’Eni.
    Una persona che
    E non mi ricordo chi è stato a usare il la fila l’immagine del Cavallino.
    Eh no del cagnolino.
    E che prima era nero e adesso è diventato bianco Bay, deve essere sicuramente casa a casa o Carollo che dice noi uomini Eni, se ci esce il sangue che esce, il Cavallino Ilka, il cagnolino prima era nero dopo il bianco, perché qua c’è una polemica dei petrolieri che adesso vedono il,
    La le Leni, che fa anche, come è giusto che sia, secondo me, le energie alternative, eccetera e quindi da nero è diventato bianco, però se gli se gli incivili, la pelle ed esce sangue esce il cagnolino, noi dell’Eni siamo così e Vella è uno di quelli che si incide la pelle esce il cagnolino perché,
    È iniziato, è iniziato nella nell’Eni da da giovane, peraltro con una particolarità perché lui nati in Libia quindi ha parlato l’arabo da da ragazzino, perché uno di quelle famiglie che saranno in Libia e poi sono state mandate via.
    NEW poi ha studiato ingegneria a Torino, è entrato subito nel legno, è diventato un uomo Eni ed è voi lo vedete nel racconto di tutti e che il classico e il vero petroliere in realtà.
    È quello che va in giro.
    Per annusare, trovare i le nuove, le nuove vene di di greggio e poi si occupa delle strategie conseguenti.
    Spesso però, parlo di quando è diventato capo dell’upstream, cioè nel 2014. Ovviamente prima ha fatto la sua lunga navetta, però e la sua navette alla sua la sua.
    E la la sua, la sua storia, è una storia di un’ape, di una persona sugli aerei che va in giro per il mondo per e cercare.
    E trovare nuove possibilità estrattive, quindi è una storia che non è finita perché lui è andato via dall’Eni nel 2019, ma comu continua a fare questo lavoro e ovviamente questa pendenza dello a lo ha molto, se non danneggiato sicuramente no molto.
    Contenuto, diciamo nella sua, nella sua attività e allora.
    Presidente.
    In questo processo, non solo io, ma anche altri, abbiamo avuto un’interlocuzione con la Signoria vostra che dirigeva il processo, il dibattimento da par suo,
    E io adesso non è che, come dire, devo fare i complimenti, però effettivamente noi siamo noi avvocati, per carità, voglio parlare a nome di tutti, siamo molto contenti quando c’è un presidente arbitro, quando c’è un presidente che non pensa di dover diventare.
    Un player della controlli del contraddittorio, perché deve lui deve conoscere la verità, perché la è una, è, una è una questione diciamo e a cui teniamo molto non solo gli avvocati ma credo anche una certa parte dei magistrati e quindi il presidente fra l’arbitro e nel fare l’arbitro lei ha diciamo bloccato l’aspirazione mia e di qualche altro collega di fare la domanda.
    Perché non avete fatto questo ahi ahi agli ufficiali di PG,
    E giustamente lei dice come vede, le do ragione, io poi non voglio fare citazioni, se dovessi citare, citerei un po’quel filosofo dell’Europa dell’Est che diceva rigore è quando arbitro fischia e quindi sicuramente.
    Aveva ragione e faceva il suo perfettamente quello che il suo co svolgeva perfettamente, quello che è il suo compito, però, tenga conto che quest’ansia che ci veniva un po’a tutti di dire, ma siete andati a vedere poi chi era quella famiglia imparentata con Mazzagatti e chi era quella ragazza che viene marchiata col timbro di nipote, che cosa faceva e il il capo dell’upstream, qual era la catena gerarchica della naja nella Naoko, che poi faceva i contratti e poi li liquidava liquidava. Le lei compie le somme
    O più in generale, nel mondo Eni che qualcuno a un certo punto ha detto un testimone.
    Ma
    Avete un’idea un po’così in Eni e tutto molto settore settorializzato.
    Avevamo quest’ansia perché, siccome il processo è una pena?
    Magari?
    Certe pene si possono risparmiare alle persone se si fa un riscontro in più, anche in buona parte lo dico con tutto il rispetto per chi ha lavorato a questa inchiesta è suo e in particolare ai due ufficiali che sono venuti io parlo di ferri, dell’autista,
    Che ho visto essere persone di di notevole spessore e professionalità.
    Però in questo caso diciamo che un po’di domande che lì si poteva porre.
    Voi mi direte, ma c’è il dibattimento per accertare i fatti, cioè gli inquirenti.
    Formulano un’ipotesi di reato e la istruiscono e poi la mettono a disposizione dei giudici, lo dico perché è un discorso che avevo fatto e anche all’udienza preliminare, mi rendo conto che sarebbe stato.
    Ma sarebbe stato eccessivamente ambizioso aspettarsi in udienza preliminare delle sentenze del luogo a procedere, ad esempio, nei confronti di Di Rella, ma, insomma, forse?
    Qualcosa si poteva fare, io voglio usare un esempio che la nipote, appunto la la pane bianco.
    Adesso.
    Devo dire che la Panebianco
    Beh, ho avuto un moto di protezione nei confronti di questa ragazza che adesso non è più un ragazzo.
    Perché nelle indagini
    E viene fuori che quella che lavorava con Amara era nipote di Vella.
    è lo si sottolinea ed è giusto che lo si faccia, ma in un certo senso ci si ferma ci si ferma lì perché capisco che il primo step dell’indagine, il primo passo, che fa andare avanti, l’indagine, che è un’indagine che vuole investigare sui rapporti tra amara e bella perché amare quello che va e dice da bigotti Toni,
    Il nostro Tony e il numero due, se viene assolto in Algeria, addirittura può diventare il numero uno, eccetera eccetera beh, allora è chiaro che deve investigare se trama se amara parla così se c’è un rapporto e non basta e poi se c’è un rapporto che si fonda su un su un accordo criminoso,
    E in questo diciamo apprendere che la Panebianco e nipote è stato un elemento sicuramente importante, perché viene sottolineato anche dal puntualmente dal colonnello Ferri e dal luogotenente l’autista viene sottolineato come non come un dato neutro, ma come un elemento che in un certo senso fissa dei punti che incolla delle tessere del del del del dello schema che stavano,
    Descrivendo in udienza dopodiché, questa Panebianco, noi, prima di sentire lei, abbiamo sentito.
    Abbiamo sentito Carollo.
    Che preso in questa colla, diciamo.
    Ha spiegato che lui, l’ha, aiutata a fare la tesi, perché lei ha fatto la tesi sul suo libro sul.
    Chiedo scusa sul suo, sul suo libro adesso non vorrei confondere Karol e Casanova Carollo.
    E su dopo questa tesi era andata in Scozia fare un e questo poi ce lo racconterà la Dixit Dominus e poi ce lo racconterà la Panebianco, era andata a fare questo stage, ciò master, non so cosa fosse in Scozia sulla materia del olio e gas sostanzialmente e sulle problematiche ambientali,
    E quindi torna in Italia, ed è il profilo perfetto per amara per chiamare un avvocato che fa l’avvocato fa diritto penale ambientale peraltro abbiamo capito che anche problemi con l’inglese perché c’è una volta che qualcuno veniva chiamato per fargli da interprete in una riunione è sicuramente un avvocato, una persona intraprendente e disinibita io non andrei mai a fare una riunione con degli arabi che parlano inglese,
    Con il mio inglese malfermo, però voglio dire era perfetta per quello studio, dopodiché perché ci va anche lì, è chiaro che l’elemento che di sospetto che accompagna il tassello, quella ci va da amara perché ce la manda Vella, Avella domanda, perché è amico di Amara amara e la la prende perché gli conviene prendere,
    Beh, poi abbiamo visto.
    Che è andata con le gambe sue, le gambe su e un’affermazione che fa Vella parlando con lo zio che non so quanti anni poteva avere questo zio che nel 2019 mi pare.
    Nel 2014.
    Viene intercettato mentre parla con nipote Antonio Vella e gli dici ama Georgia, son contenta perché è andata a Milano perché si era il 2019, perché da quando lei si era trasferita si erano trasferiti nella dixit per la napalm a Milano.
    Dice, ma non lo so, dice lui, Antonio.
    Eh no, ma no, ma qua ma guarda, non lo so, Georgia va con le gambe sue, adesso io non lo so se Antonio poteva avere fastidio perché siamo questa telefonata arriva, credo, un mese prima della perquisizione che subirà la la la cosa la la Panebianco,
    Però questa telefonata del 2019 in cui si parla i due parlano e uno chiede di Georgia e l’altro dice non lo so esattamente perché non solo non viene creduta, cioè non ci crede che Antonio non sapesse bene, nonostante sia uno che l’abbiamo visto che stava,
    300 giorni all’anno almeno essere a essere buoni in aereo, ma viene riportata nelle note, viene riportato qui come elemento significativo dagli operanti di un legame che c’è che c’è tra amara e Vella, il che vuol dire che, più che il legame tra madre della,
    Più la Georgia e una che scalda la sedia io ho fatto la domanda, ma era stata avete visto, si stava lì a scaldare la sedia e non stava lì a scaldare la sedia, perché noi più volte abbiamo sentito di persone che dicevano che quel contratto l’aveva l’aveva re l’aveva steso Georgia Panebianco perché,
    A un certo punto altro elemento, ma come?
    Lascia un cattivo per andare dall’altro cattivo, lascia ma amara per andare da da da Mazzagatti, che è l’altro elemento di sospetto.
    Eh no, perché lei, proprio in virtù di queste sue competenze particolari, come spiega bene, mi pare Zacchigna, io adesso qui ho un sacco di cose compreso messi in ordine prima, ma come sempre succede, non non le aprirò.
    Era una che era stata delegata dallo studio amara per dare questa consulenza, essendo nello studio di amara questa consulenza nei confronti di Apax, per cui quando amara viene arrestato.
    E lei passa nella lei e la Dixit Dominus passano nella nella a lavorare per la Napa.
    E la cosa più naturale del mondo, ma non solo naturale, è la cosa più umana del mondo, e lo dice questo sì, proprio Zacchigna dice, ma io ho chiesto al Mazzagatti, ma ha detto beh erano in mezzo a una strada perché quelle due ragazze erano in mezzo alla strada. Erano due avvocatesse, il cui avvocato era stato arrestato con un clamore enorme in tutta Italia, Ces che si scordarselo di andare in un altro studio legale e lo dico a disdoro della mia della mia categoria e quindi la cosa più naturale che continuassero a ma
    La la la la Panebianco ha una un riserbo tale che addirittura la dixit non dice di esser nipote dell’amara quando inizia a lavorare, e infatti poi qualcuno domanda, ma come aveva detto che beh mi ha detto all’inizio che aveva trovato il contatto di a e dell’avvocato Amara su Linkedin amara non sta su Linkedin quindi mi sembrava una una balla, ma me, l’ha detto dopo via via che hanno cominciato a lavorare sono entrati in confidenza, ma quando ma quando casa era un altro che si era interessato appunto di questa partenza di vita di della della Panebianco cioè dei suoi studi perché,
    Amara e le aveva chiesto perché si era occupato di questa ragazza, quando lo studio amara gli manda una carta da firmare con questa avvocatessa che lui non conosceva lui si arrabbia, si arrabbia e fa un pieno e dice io non sapevo che fosse quella la nipote di Antonio Della casa ero molto amico di Antonio.
    Di Antonio Vella, quindi, lei mantiene mantiene questo riserbo ed è una vittima collaterale, si usa in questi giorni usare questa figura delle vittime collaterali è sicuramente una vittima collaterale, perché anche lei ha subito,
    Il procedimento è stato iscritto, è stata perquisita, eccetera eccetera, e poi le è andata bene, è stata archiviata, allora l’ho fatto come esempio ho sprecato buona parte del mio tempo di questa arringa per una figura laterale, però è per dare il senso di alle cose perché noi sappiamo i processi ci sono tanti processi che si concludono con la soluzione è fisiologico anche se viene rappresentato come se fosse una un qualcosa di strano e fisiologico.
    Però, ogni volta che c’è un processo, c’è una vittima collaterale, se c’è una persona che si risulta innocente, allora il problema comunque è vero, ovviamente non è Panebianco.
    Il problema vero è che amara, come dire, spende il nome in lungo e in largo del suo amico Tony.
    Spende il nome in lungo e in largo e questo ovviamente determina nella negli inquirenti.
    L’idea, l’ipotesi, il convincimento ci sta, per carità, anche il convincimento Che bella fosse funzionale alla alla ad Amara c’è che Vella fosse l’intranet nella nell’Eni che.
    Consentiva ad Amara di aprire, di aprirle le porte, anche qui io non sto a leggere il, però voglio fare un esempio.
    La questione, la questione contratti Fenwick, cioè c’è scritto nel capo di imputazione immagino che sia quella la cosa che riguarda amara e che riguarda Vella, perché nel capo di imputazione c’è un capo di imputazione che e di associazioni, come sappiamo che prevede, fa riferimento anche delle vicende specifiche.
    Che so che hanno avuto che sono sfociati in dei processi, dove magari a me bella non è stato imputato, diffamazione Santa Maria ove ella era sta è stato iscritto, è stato archiviato tipo per le informazioni sensibili ad Amara con le mail, eccetera.
    È stato archiviato, perché si è visto che erano informazioni che erano di di di patrimonio comune, perché c’è questa abitudine di An Divella, ma non solo livello, visto che di diverse persone di scambiarsi e-mail.
    Che vengono prese tutte seriamente, come è giusto che sia all’inizio, sia che parli di cose concrete, sia che siano commenti.
    Su una persona, ad esempio, gli le le battute scherzose tra mare e Mantovani su su bella, che fa la pubblicità e a una a una rivista di di basket.
    Oh
    E che siano informazioni di carattere generale sul sulla, sull’andamento della delle questioni energetiche quante ne ho ricevute io in questi anni da ad averla, perché lui e il suo e il suo innamorato di questa cosa qui e quindi anche con me, che sono poi interessato e manda manda manda le mail e quello è lo spirito di di di quelle mail non sto parlando di tutte le mail,
    Ovviamente e
    Beh, tornando al contributo causale, Cavour causale e credo che la parte che sia imputata ad a Vella sia quella di aver agevolato i pagamenti Alfeno G.G.
    E quindi a?
    Ah e a Napa, e quindi a ad Armanna.
    Anche lì.
    Tra le domande che hanno fatto capolino alcune son riuscito a passare altre no, c’era quello, ma siete andate a vedere come funziona questo sistema dei pagamenti a Fenoglio, siete andati a vedere e com’era la catena di comando per.
    Fare i contratti e liquidare e i corrispettivi affermano che siete andati a vedere com’erano com’erano legare.
    Beh, diciamo che questo poi lo abbiamo appreso da chi è venuto a testimoniare sono sono temi su cui io credo che la la richiesta di assoluzione non è che cada dalla dal cielo, nasce de de deriva da questa, da queste testimonianze la testimonianza di sulla cioè di quelle persone che hanno ben descritto uno come si fanno i contratti alla all’ANAC come si fa,
    Come si fanno le gare e due, chi era Fenwick chi era Fenech e come si stabilivano i pagamenti o meglio, e come i pagamenti riuscivano a venir fuori in una situazione complicata, c’è.
    E questo è un argomento che abbiamo cerca io, almeno ho cercato di far entrare nel controesame dei due pubblici, poi ai due ufficiali di PG c’è il la questione che Now cc, cioè Eni fosse il 20% della di quelle di quegli affari che di quelle gare che vinceva Fenech,
    Aveva un suo significato, poi abbiamo visto da da insula che è ancora più complicato perché, prima delle dei contratti che venivano fatte dopo, dopo la gara, c’erano le lettere d’intenti, che erano comunque dei contratti che comunque impegnavano quindi comunque Leni era impegnata dalla dalla lettera d’intenti e anche se anche se i pagamenti dipendevano dai conferimenti degli alti degli altri soci, quindi lo Stato,
    Compagnia di Stato nigeriano, 60%, la con una compagnia americana, poi lo Ando che era nigeriana.
    20% e questi pagamenti arrivavano roba che lo Stato italiano al confronto e puntualissimo nel pagare, nel senso che questi pagamenti venivano fatti in ritardo e venivano fatti con delle finestre che si aprivano a fine a fine anno. Sto sintetizzando una cosa che abbiamo sentito tutto e tutti, ed è molto interessante e molto interessante perché, in un certo senso, se l’avessimo saputo sembrano di se me lo dicevi prima, cantava Jannacci sembra l’avessimo saputo prima. Avremmo capito che quei pagamenti che avvengono tra fine dicembre e il 15 gennaio e che vengono ricollegati a una determina quello che succedeva là nel procedere del processo
    Nigeria, ma Armanna, e quello che minacciava Armanna, eccetera, avevano in realtà una consecutio, obbligata dal fatto che i soci che dovevano metterlo 80% mettevano perlopiù a fine anno si apriva quella quella finestra che sul Ceci, se si chiamarsi che, Skoll,
    Per cui in quel momento arrivavano i soldi e Fenu Go era una società che avanzava soldi da anni e Feno che era una società che aveva fatto i contratti dal 2012, tutti i contratti fatti prima di queste di queste storie di Armanna, eccetera, eccetera e Feno, ovvero una società ci dice insula e questo francamente mi sembra un po’. Non voglio dire un’altra big vittima collaterale, perché no, non con non conosco bene la cosa però ci Chen sulla era una società molto qualificata, una società costruttrice nigeriana e quel lavoro lo doveva fare una società nigeriana e questo aveva vinto il premio per come società. Poi, per carità, ci sarà chissà quale quali maneggi, perché tutti quanti viviamo di suggestioni però però era era un fatto, ed è un fatto che sarebbe stato importante accertare prima perché la visione a tunnel e si crea proprio perché lì i paraocchi ti impediscono di andare a guardare, aspetta un attimo, vada a guardare vada ad informarmi vada a vedere come come come funziona allora
    Questo per dire che il contributo causale e vado a un altro punto di Divella.
    Perché è ritenuto B, perché è bella, e il capo dell’upstream e quindi tutto dipende da lui.
    Adesso discutere su questa cosa tutto dipende da lui, anche qui c’è stato un po’di.
    D di contraddittorio, nel senso che, va be’tutto dipende da lui, si occupa di estrazione quindi trovare nuovi geni invece ai giacimenti e si occupa di gestione del greggio in tutto il mondo, in tutto il mondo, ma si occupa anche di costruire il muro per I l’impianto di perforazione in Nigeria oneri e in Asia o o in Basilicata.
    Si occupa di tutto.
    E io adesso ci sono delle delle degli degli avverbi, delle delle parole sintomatiche e siccome era e quindi la in qualche modo e quindi comunque dice a un certo punto Ladisa comunque faceva faceva capo capo a lui, in una situazione in cui noi abbiamo visto che chi stava nella scala gerarchica,
    Aveva riceveva il riporto da quello che sta sotto di lui e riportava a quello che sta sopra di lui, ma non esisteva il salto della, il salto di specie per cui andava a riportare direttamente non so all’amministratore delegato, quindi una situazione molto rigida.
    Allora questa questa idea che il capo dell’upstream si occupasse di tutto, ha giocato, ci ha giocato un brutto tiro, devo dire che non ha funzionato sempre perché, ad esempio, quando.
    Essere capo della Stream poteva significare essere preoccupato per i processi della Val d’Agri, dove c’è l’estrazione del petrolio, o essere pregiudizi o essere preoccupato per i processi della di di Gela o Priolo, adesso non so processi dove.
    è casa, sì, sì, sì, sintetizza icasticamente che cosa vuol dire quei processi.
    Noi avevamo una situazione per cui in pratica ci dicevano prima, ve ne andate meglio è questa è la frase che dice, perché avevamo processi a non finire.
    Allora lì diciamo che il B e il capo dell’upstream no, per carità.
    Non parlo solo degli inquirenti, è perché.
    La questione è irrilevante, ovviamente, perché crea il legame con amara.
    Crea l’occasione di conoscenza, o meglio, l’interesse di amara di avere amico Vella e pacifico perché era una persona importante dell’Eni, lui era uno che.
    Veloce di lingua e di pensiero e quindi questa cosa gli andava benissimo e casa ci dice che lui fa conoscere Bella ad Amara per chiamare gli dice mi interesserebbe.
    E poi questa questa conoscenza che viene ammantata di un come dire, di un alone sospetto e Fosco era una cosa che in realtà si sapevano, ma perché poi ci sono le mail, eccetera.
    Neuf FAQ, facciamo no, non facciamo discorsi che che non è che non sono sul tavolo, allora il problema è come mai Vella è interessata da Mara.
    Perché mi si potrebbe dire scusa un attimo che amara fosse avvocato faccendiere, aspirante petroliere, commerciante di petrolio, pure lui, con tanto di carta intestata avesse interesse ad avere come amico il una persona così eminente nell’Eni, lo capiamo tutti, non capiamo perché Vella dovessere,
    Per chiamare era l’avvocato delle cause dell’Eni ma amara, prima di essere l’avvocato delle cause dell’Eni.
    Era l’avvocato, io adesso difendo Vella, Domani difenderò boh un’altra persona, un infortunato.
    E sono l’avvocato di Tizio Caio e poi sono un avvocato.
    E io so benissimo che, se mi trovo a parlare al bar o a cena con una persona che ha un processo in corso, io sarò l’avvocato a cui questa persona si rivolgerà per chiedermi per chiedermi consiglio.
    E tant’è vero che l’avvocato deve stare sempre attento a considerarsi avvocato, anche quando non è l’avvocato difensore noi qui abbiamo avuto un avvocato che è venuto a deporre senza porsi il problema del segreto professionale.
    Dicendo, ma io non ero il suo nominato, io mi si era rivolto a me come un amico, beh si era rivolto, ma ti aveva dato, ti aveva confidato che aveva affidato le sue le sue cose e allora questo è il meccanismo psicologico, allora di che parla amara di Kiev Vella,
    Il leggendo le trascrizioni, ho visto che io, cambio anni, nomi, va bene.
    Dell’età.
    Devo andare in pensione.
    Di che parla quella cosa interessa della?
    A Villa interessa ovviamente il suo lavoro di upstream, quindi quello che succede dovunque ci sia estrazione di di petrolio.
    Ma gli interessano anche, ma gli interessano anche le cose, le cose italiane.
    E qui c’è un’altra testimonianza che mi fa sorridere perché c’è un avvocato interno, avvocato Maspero, che io credo, per una sorta di prudenza, perché non è mai comodo quel posto lì.
    In Calabria si dice io nella vita mia nemmeno una testimonianza per dire che proprio già la testimonianza e allora dice no, ma dico ma domandava del ci può assolutamente segreto, professionale.
    Papà
    Il segreto professionale, cioè non credo di dover spendere troppo parola, lo lo giustifico lo capisco, ma che francamente, se c’è un processo dove il direttore dello stabilimento è imputato per una morte e lì e ti hanno sequestrato lo stabilimento, voglio vedere se arriva il capo e ti dice come vanno le cose erano segreto, professionale io parlo solo con Mario Rossi che il direttore dello stabilimento,
    è chiaro che c’è questo tema, come vanno le cose.
    Dopodiché bella non è che è un altro veloce come come amara e un altro veloce come amara, perché chiaramente, come tutte le persone che hanno un orizzonte planetario.
    Stato ovunque, ma ci sta pochissimo, quindi c’è la riunione alla alleli con gli avvocati.
    E con i tecnici per non so quale disastro ci civile fosse successo e quale processo impegnativo ci fosse.
    E lui si affaccia e lui si affaccia, doveva esserci, perché l’aveva detto amara per chiamare ovviamente dice l’amico mio so io se c’è qualcuno che dice no, non spettava a lui fare fare gli inviti, però lui si affaccia, si affaccia e dalla benedizione mo le mie ha richiamato quando ho parlato di visita pastorale ma è un po’quella quella figura,
    E dice saluto tutti e saluto l’avvocato Amara, no, come dire.
    Faccio il mio cioè vado là e do la zampata che rimane, per cui, come dire, sanno che io mi occupo, sanno che io mi occupo di loro gratificò gratificò alle persone, ma si occupa veramente perché chiaramente queste queste vicende erano erano,
    I processi penali di questo tipo sono un disastro, la frase di casa ci dicevano meglio, che ve ne andate e francamente significativa e anche e anche credibile, così come Kozhikode quella visita che poi, appunto io esagerando, ha definito pastorale giù in Nigeria.
    Dove lui va a parlare, quindi questo ci viene riferito come elemento diciamo un indizio, uno degli indici che pesano su Vella, dove lui parla con qualcuno della Fenech che si lamentava di questi pagamenti in sulla.
    Ci ha dipinto un quadro, praticamente c’è dipinto un quadro cedi Vella che era lì per una viste da istituzionale, appunto li pastorale, dice no, scusi sulla l’ho, visto molto quadrato una viste teisti istituzionale, ciò non avviene, non venivano, non ha voluto dire non è che veniva a fare fumo, passava da lì, erano viste istituzionale ma che succede succede che gli dicono ma chi ce l’ha uno che si lamenta, per tranquillo ci parlo io,
    Qualsiasi cosa una cosa che un capo secondo me intelligente fa e deve fare ci parlo io va lì e dice al creditore imbufalito perché accrediti di anni e di grosse cifre gli dice no, guarda, stai tranquillo, vedrai che sarai che sarai pagato ci dice in sulla no ma è una una cosa di cinque minuti è stato un attimo, beh, francamente capisco che,
    Ci hanno detto queste tinse insospettito, però se vai a scavare poi insieme alla scala gerarchica, a come si fanno le gare, dove a un certo punto la battuta ma era c’erano 17 contractors insieme.
    E tutto il resto, c’è anche questa attitudine del capo di fare quello che scusate e il dovere e il dovere suo allora.
    Con la Karim.
    Allora, il questo capo del petrolio chiamiamolo così.
    Vive nella nell’empireo, vive sulle nuvole.
    No, si occupa della street, si occupa dell’estrazione della ricerca di nuovi di nuovi giacimenti, cioè è un cane da caccia per perennemente col naso, a fiutare l’aria per cui si arriva qualcuno che dice c’è un certo con la Karim che vuole comprare asset in Nigeria dell’Eni,
    Ella e la Leni, come ci dice, ci ha detto il colonnello Ferri.
    Da ci dice o Ferreolo autista, sono andati d’accordo da fonti aperte e dai bilanci, avevamo capito che l’Eni aveva interesse in quel momento, eccetera degli asset e infatti la Naoko, che era diventato una spina nel fianco per per l’Eni, era di fatto in era difatti in vendita se qualcuno dice,
    Beh, non è che siccome si mette in mezza amara che voglio dire amara, si mette in mezzo, anche se non conosce nessuno, perché grazie a Dio e disinibito beato, lui beato lui.
    E non è che se c’è di mezzo amara, dobbiamo stabilire caccola, Karim e farlocco, e tutto è tutto una perché con la Karim come dire se sentiamo quinto che ha parlato lì, da bigotti, con amare, eccetera e viene adesso viene non mi sembra un’animella per carità però adesso viene,
    Con tutta la consapevolezza del dopo a dire va be’ma, lì si capiva che era tutta, erano tutte parole che amara parlava toni qua, Tony la Cola Karim, ma si capiva che che erano tutte che erano tutte parole, non è che cola Karim diventa un personaggio inventato,
    Perché magari lo si confonde con l’improbabile accompagnatori di Tor larga che va lì a mangiare al geometra.
    E non spiccica una parola con la Karim, poi ci riferiscono più più soggetti, ma anche gli stessi operanti era un facoltoso imprenditore nigeriano che era proprio una figura perfetta per fare un acquisto, un acquisto del genere, ma poi, con la Karim dice ma sì però come si lega col fatto che tu sei il capo dell’upstream ma infatti,
    Ma infatti Vella
    Adesso io non voglio entrare nel discorso se ve l’ha fatto l’incontro di qua o di là, io do per scontato che Vella e uno che gli incontri, se li cerca, non li scansa ok, salvo il fatto di essere sempre seduto negli aerei e quindi di trovare il momento ma della attiva sia non attiva del si attiva in automatico tutta la procedura la procedura che vede nella impegnato semplicemente per un fissa incontro place o qualcosa del genere una mail del genere,
    Dopodiché vanno Ranco va la Carloni da Calloni rappresenta della Ranco, fa le sue, le sue belle relazioni e queste relazioni passano e ci siamo dovuti arrivare per far per tira, per tirarlo fuori, passano da Bollini pure.
    Perché, come ci spiegherà qualcun altro dell’ufficio legale, forse bollini stessi bollini stesso?
    Queste queste.
    Si crea un team, dall’inizio si crea un team dei commerciali, adesso non so che che, qualificando esattamente e delle e dei legali
    Che viaggia insieme, tant’è vero che, prima di arrivare alla mail di dive di Wella, fissa l’incontro place.
    C’è cosa ne pensi Follini dal suo parere, c’è uno scambio di mail dove corale, dove tutti dicono la loro, quindi non è una cosa che avviene di nascosto per dire ritiriamo gli all’amico, sto sto cose poi i fischietti diamo per l’aria,
    Quindi il capo dell’upstream sta fiuta, l’aria sta con le orecchie alzate e dalla zampata quando ci vuole fissato l’incontro bis.
    Mazzagatti, beh, io Mazzagatti, lo difende, lo difende chi mio amico, se la caverà lui, ma francamente.
    Il il body shaming non so come si chiama può chiamare al posto di un po’di Schelling il calabrese, che si chiama peraltro con un nome, che magari abbiamo visto in qualche processo di anni fa e che viene scambiato per per il mafioso e che aveva la società di succhi di frutta,
    Ma non vuol dire niente che questa sposato, la signora Nadia arma truck, che è figlia di una famiglia importante, eccetera, ma non significa niente che.
    Vella può avere l’interesse, può alzare le orecchie, può fiutare l’aria quando sente il nome al ma truck che Fella conosce il mondo e quindi sa quello che non so se sono riuscita a sapere.
    Da Ferri in maniera molto decorosa, devo dire, se sono usciti o sono sunniti da Amara, va be’ha detto il troglodita sono io, non so manco cosa sono gli sciiti e i su e i sunniti, pensavo scherzasse, perché è importante essere sciita o sunnita perché se sei scita estende il Bahrein e se una famiglia potentissima del Bahrein e ce l’hanno descritto in diversi ed ultimo Zacchigna che ha quasi ironizzato dicendo beh facoltoso come per dire facoltoso è un termine riduttivo,
    Se sei sciita e i rapporti con l’Iran e il Vella a questo grosso problema è quello è suo o di capo dell’upstream e che prima era stato altro che si era occupato di Iran.
    Che l’Eni ha un credito con l’Iran, che entra ed esce dalle sanzioni, il che mai come in questo momento sappiamo cosa vuol dire, è un bel problema problematico, mi dice qualcuno adesso non mi ricordo che una questione problematica, una questione giuridica problematica e ci sono perché poi sono venute fuori nel dibattimento diverse testimonianze dove si dice sì,
    C’era un credito, era un grande problema, l’idea pare sia venuta bella, non mi stupisco perché è bravo nel suo lavoro e di.
    E inserire il recupero di questo credito nella compravendita di greggio, ovviamente, dall’altra parte gli iraniani tirano perché sono bravi pure loro.
    E quindi io dico no, però facciamo che compensiamo col 15%, in modo che siete obbligati a comprarvi non 100 da noi per compensare 100, ma vi dovete comprare 800 per compensare i 100, cioè descritto tutto è descritto l’interesse di Vella dell’Eni e quindi Divella come capo.
    È descritto il meccanismo ed è descritto questa attitudine Divella a percepire se nell’aria tira vento d’Iran tira vento di famiglia potente sciita quindi francamente,
    Poi, per carità, son venuti, abbiamo fatto le domande di drammatica, ci hanno detto no, non ci risulta che si conoscessero Mazzagatti, eh eh, eh eh Vella, abbiamo fatto la domanda per a proposito della famosa mail tra Magnani e Ruggero, che diceva, ma chi è questo è un amico di della la introdotto Mantovani eccetera che soprattutto a dire che ha un appuntamento con belle Descalzi, insomma, non c’è stato nessun appuntamento, però, francamente,
    In misuriamo la questione, secondo me è chiaro che noi poi facciamo i processi su una conferma o una smentita dei testi, non non è provato, quindi non c’è, come ci insegna ci hai insegnato il presidente.
    Però la storia è importante, la storia è importante e quindi, francamente, non bisogna svilire dei rapporti che ci sono e che hanno una ragione.
    Effettiva, presente, visibile e assolutamente logica e lecita l’ultima cosa cosa interessa bella, oltre che ai temi italiani i temi mondiali, eccetera.
    Beh, gli interessa il suo processo in Algeria e Perù, dell’Eni e Algeria.
    E quindi amara, come dicevo prima, è l’avvocato che acchiappo e gli chiedo.
    Allora qui c’è un dato.
    La famosa questione degli ingressi 14 ingressi in quattro anni.
    Che mi sembrano pochissimo, ma magari son state anche di più, magari a ragionare, a dire che che che lui entrava di straforo no, no, non lo so però fare la conta degli ingressi e dire beh su un 14 in quattro anni ce ne sono tre o quattro in quel contesto di tempo e quindi veniva a parlare dei soldi che dovevi fare per far pagare far pervenire ad Amara tramite Felugo.
    Francamente, dacci un occhio se a un certo punto io euro lo troverete in un controesame a qualcuno, se a un certo punto c’è scritto e lo stesso giorno è entrato amara per e ha visto Vella e nell’agenda di Stradella c’è pranzo con
    Con con con amara e sentire Simoni, il giorno dopo c’è appuntamento alle 9 con Simoni e Simone e l’avvocato l’avvocato Simoni che difende Fella nel processo Eni Algeria.
    E per soprannome, per soprammercato, tra le mail che compulsivamente amara G. Vella gira da Mara, guarda caso ci sono l’ordinanza di ammissione dei testi o non mi ricordo che cosa ci sono degli atti del del del processo che si stava celebrando, forse era in fase di udienza preliminare o o iniziava il giudizio.
    Beh, non ti viene il dubbio che magari parlava con amara del suo processo come esperto, insieme al suo avvocato, perché comunque quello là e uno che, come dice casa.
    O, Carola non mi ricordo, è amara era l’avvocato dell’ufficio legale perché faceva i processi e non dell’ufficio legale, vorrei che acidi.
    Faceva parte del team legale degli avvocati che difendevano Eni benissimo che difendevano Eni in processi e contigui con l’attività di Divella che quindi entrava nella sfera di interesse Divella, e quindi non era un avvocato di serie B e quindi era sicuramente una persona con cui poteva dire ma secondo te come va ma come la vedi ma questa cosa qua e lui fa l’avvocato che in fuori dalla dallo studio,
    Purtroppo rimane sempre avvocati e lo fa insieme, alternandosi della tra il suo avvocato del processo, avvocato Simoni, è un avvocato amico e chissà quanti altri l’avrà chiesto a cui chiedeva le le le cose, lui aveva questo processo, anche quel processo è stata una pena, quindi diciamo che questo discorso assume una circolarità se non fosse che non ho proprio finito perché l’ultima cosa la voglio dire su Amara e l’ultimo giorno.
    Nel senso che io?
    Mi sono avvicinato ad Amara.
    Come ci si avvicina, diciamo a un una persona che ha detto tutto e il contrario di tutto, eccetera, e che è molto deciso, è sicuramente una persona intelligente ed è una persona che sta lì che sa rispondere ormai è un avvocato esperto ma è un imputato esperto e quindi mi sono avvicinato con grande cautela.
    è un teste morto, lui ha definito Armanna un teste modi, lui diceva Manna era era morto già come teste quando, quando faceva, andava e diceva una cosa e poi ne diceva un’altra e si Armanna era morto.
    Amarono sta benissimo, diciamo.
    Per cui
    Allora lui devo dire che è stato.
    Mi ha dato delle risposte in assoluta consonanza con queste cose che Dio che vi ho detto.
    Non lo so se è stato poi non lo so a me è sembrato onesto, scusate se uso perché secondo me in quel frangente lo è stato cioè lui ha detto, ma no, ma aveva detto altre volte, ma io lì da bigotti nel luglio 2014 questo luglio, 2014 che sembra come il centro della del dell’universo,
    Tutto era farlocco, ma questo l’ha l’ha visto anche più quinto, che era perché a me interessa a interessata catturare Armanna.
    E non era vero che io torni qua Toni là e non era e anche con la Karim avvio portava Armanna perché dice Armanna è un intelligente, quindi è difficile da maneggiare, però sapevo che con con la Karim non saremmo andati da nessuna parte, cosa che ha capito anche che ha capito anche quinto,
    Eh beh, sostanzialmente.
    E il risultato?
    Non lo so, mi è sembrata la chiusura di un cerchio che faticosamente si era disegnato attraverso delle posizioni accolte in questo dibattimento, devo dire, ricco.
    E di buon livello e che a dirsi, ripeto, ho chiuso il cerchio su una vicenda che ho parlato, anche troppo per essere una vicenda in cui intervengono dopo una richiesta soluzione così articolate, ben motivata dalla dalla dalla dalla procura, perché però mi sembra la la la la soluzione giusta per questa per questa vicenda perciò vi chiedo di assolvere amara dal dal reato ascrittogli l’unico reato l’associazione,
    Con la formula più ampia che il Tribunale riterrà, cogliamo l’ultimo lapsus
    La.
    E forse mi sta simpatico e quindi.
    Grazie avvocato, Nardo.
    Giusto per riprendere la?
    Indicazione di questa mattina
    È o non fissiamo udienza il 24 settembre, ovviamente io non so quale sia la atteggiamento degli altri avvocati rispetto all’adesione, all’astensione, ma.
    Non so se la difesa Mantovani che cosa sull’astensione e sinceramente non ho non ho indicazioni, comunque bastano anche un numero, ma basta anche uno no dei difensori degli imputati per legittimare il differimento e questo significa che lì le difese previste per il 24,
    Salteranno l’8.
    Eh eh.
    Ecco.
    Siccome la di il lotto era prevista la difesa bianco, io non so quali siano i tempi e quali saranno i tempi della difesa Mantovani e della Difesa Calafiore, però Gius, proprio per recuperare se rimanesse un congruo tempo a disposizione.
    E io a questo punto, però, indicherei anche una una.
    No, i 15 c’è Spigarelli e Abate.
    Eh eh, io però, siccome il 22 c’è Armanna Armanna, io non vorrà perché dico che chi era già previsto si tenga pronto perché mantenendo quelle date io non so, per esempio, se l’avvocato Spigarelli è disponibile a avi ad andare al 22 nel ca.
    Certo, se è sufficiente l’udienza del 20 e del 15 per le difese, l’avvocato Spigarelli, l’avvocato Abate e voi e le difese.
    Calò e la difesa bianco certamente va bene, così, però vorrei una conferma della.
    Della adeguatezza temporale dell’udienza, se mi dà due minuti.
    E l’avvocato Abate.
    No, il problema mi pare che sia più l’avvocato Spigarelli che ha meno disponibilità, almeno dalla dall’esperienza di questi anni ha meno disponibilità l’unica cosa che chiederei.
    E allora, se il l’avvocato Spigarelli e l’avvocato Abate?
    No, ma ma infatti in teoria finiamo tutte le difese, recuperando la difesa bianco, il 22 e il 15, in teoria recuperiamo la difesa Bianchi, il 15 se questo non fosse sufficiente, vorrei che l’avvocato Spigarelli e l’avvocato Abate avessero la disponibilità ad andare al 22,
    Basta l’avvocato Spigarelli, perché poi l’avvocato Abate tendenzialmente era presente, quindi.
    Per la difesa Mantovani non c’è problema di a slittare no, no, cioè per noi lotto andrebbe, andrebbe bene, diciamo perfetto, orientativamente, non mi è stato detto circa un tre ore e mezza ci stanno ancora lavorando chiaramente stereo lezione qui nella città d’Ambrosio.
    Sarà, non so, non però.
    No, perché il 22 c’è il l’avvocato Fioravanti e basta, e quindi c’è lo spazio e.
    Beh, il 29.
    Gli avvocati mond e noi abbiamo 22 Armand 29 amara.
    Certamente a Armanna e un solo difensore, quindi c’è più spazio.
    Semplicemente amara, immagino che sia più articolata, poi magari c’è spazio, però.
    Perché altrimenti, avvocato Calori, invertiamo, cioè inizia all’avvocato Spigarelli il 15 e poi.
    Ah, ah, ah, Venite, venite voi, ma se non finite andate al 22.
    Abate.
    Però.
    Facciamo così allora.
    Al 22 può andare l’avvocato Abate e una parte della difesa Calori va bene così, in modo tale che il lotto lasciamo solo le difese previste per il 24, cioè Calafiore, contrario, Mantovani, Calafiore.
    Ok a posto.
    Ci vediamo il lotto alle ore 10:30, mi pare.
    No 10 e 30, perché abbiamo una un’altra, ah certo.

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