
L’articolo 8, paragrafo 2, paragrafo b) (viii) dello statuto di Roma definisce come un crimine di guerra il "trasferimento, direttamente o indirettamente, dal potere occupante di parti della propria popolazione civile nel territorio che occupa, o la deportazione o il trasferimento di tutte o parti della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di questo territorio". In termini più semplici, proibisce il trasferimento della popolazione del potere occupante nel territorio occupato e lo sfollamento forzato della popolazione del territorio occupato.
di Deep-Ad4183